A seguito della Legge di bilancio per il 2025, per i periodi di congedo parentale di cui all’art. 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione.
La nuova formulazione dell’art. 34, oltre ad aver innalzato il secondo mese di congedo parentale all’80% della retribuzione, aggiunge un ulteriore mese, sempre all’80%, mantenendo ferma la disposizione cui tale beneficio potrà essere fruito in alternativa fra i genitori.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare allegata.
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