In data odierna abbiamo inviato una nota all’INPS per chiedere la corresponsione d’ufficio dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del TFS al personale congedato a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Com’è noto l’art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, riconosce al personale della Polizia di Stato e delle Forze di Polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da applicare sull’ultimo stipendio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita (comma 1).
Tale previsione si estende anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile (art. 6-bis, comma 2).
Alla luce del predetto quadro normativo, la cui portata applicativa è stata ribadita da granitica giurisprudenza amministrativa anche nell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda (sentenze del Consiglio di Stato nn. 02833/2023 e 2986/2023 e sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia n. 926/2022), abbiamo chiesto di riconoscere il beneficio dei sei scatti stipendiali in automatico, senza costringere il personale a esperire defatiganti iniziative giurisdizionali.
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