LO STATUTO

TITOLO I
Costituzione e scopi del SAP
Art. 1
(Origini storiche e indipendenza interna ed esterna del SAP)

Il Sindacato Autonomo di Polizia si ispira ai principi democratici della Costituzione della Repubblica Italiana e della convenzione internazionale dei diritti dell’uomo e riconosce nei principi ispiratori e nelle linee ideali di quella forza spirituale maturata in seno all’originale risveglio di interessi e di nuove idee che ha storicamente generato quel vasto amalgama di consensi e di azioni meglio noto come: “Comitato per il Sindacato Autonomo di Polizia” la cui espressione di massima sintesi è racchiusa nel motto: “Migliorare l’Istituzione, migliorando le condizioni soggettive dei poliziotti per ottenere la massima loro serenità con la massima professionalità”. Il Sindacato Autonomo di Polizia si amministra e decide le sue funzioni nella più assoluta indipendenza dalla pubblica amministrazione, dal governo, dai partiti politici, dalle sette filosofiche, dalle confessioni religiose e da ogni altra diversa organizzazione sindacale esterna all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.


Art. 2
(Adesioni e solidarietà)

Il Sindacato Autonomo di Polizia, purché in sostanza si rispecchino le condizioni di autonomia previste al presente titolo, può comunque aderire ad una eventuale federazione di sindacati del personale in servizio e in quiescenza delle forze di Polizia e di altre Organizzazioni Sindacali, nonché promuovere – a sostegno delle proprie finalità – la costituzione di libere associazioni culturali apartitiche, studiando e favorendo la loro partecipazione per la soluzione dei problemi dell’istituzione e del personale.


Art. 3
(Libertà di opinione degli aderenti)

Il Sindacato Autonomo di Polizia, poiché raggruppa i propri aderenti a prescindere dalle loro opinioni politiche o di altro genere, si pone quale garante che al suo interno nessuno possa essere discriminato per la manifestazione delle idee che professa al di fuori della sua attività sindacale.


Art. 4
(Divieto di correnti e schieramenti ideologici interni)


I diritti di libertà di opinione, nonché i principi fondamentali delle scienze sindacali, non potranno in nessun caso giustificare la costituzione di correnti o schieramenti ideologici che agiscano all’interno del Sindacato Autonomo di Polizia, con l’intento di modificare o, in ogni modo, di influire sulla sua natura, sul suo ordinamento a base democratica o sulle sue finalità.
Il dissenso sulle scelte del Sindacato o l’esercizio del diritto di critica contro gli organi del S.A.P. si esprimono esclusivamente all’interno degli organi direttivi medesimi evitando, in ogni caso, di arrecare danno all’immagine e all’attività del Sindacato stesso o di coinvolgere gli aderenti e gli iscritti del Sindacato, al di fuori dei momenti dialettici e di confronto   nelle   strutture   del   Sindacato   Autonomo   di   Polizia. È sanzionato con la misura della sospensione ex art. 22 dello Statuto senza ulteriori formalità e con provvedimento immediato della Segreteria Generale, il comportamento di chi si appropri dei tabulati degli iscritti o li utilizzi per fini illeciti, di propaganda personale, sindacale o politica o di dissenso verso gli organi direttivi del Sindacato.


Art. 5
(Apertura alle istanze politiche e sociali)


Il Sindacato Autonomo di Polizia, proprio perché rifiuta qualsiasi caratterizzazione politica o di altro genere, può ed intende promuovere il dialogo ed il confronto con le componenti politiche e sociali, che agiscono nel rispetto e per l’attuazione dei principi della Costituzione Italiana.


Art. 6 (Tutela dell’esercizio dell’attività sindacale)


Ogni aderente che sia colpito disciplinarmente o amministrativamente a causa della sua azione sindacale, conserva l’integrità dei suoi diritti all’interno del Sindacato Autonomo di Polizia.

Art. 7 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituito tra il personale in servizio e in quiescenza dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, aderente al presente Statuto, il “SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA –S.A.P.” la cui dicitura grafica sarà sempre accompagnata dal motto: “Nella nostra autonomia la vostra libertà”. Il S.A.P. ha sede a Roma.


Art. 8 Indivisibilità degli interessi sindacali fra tutte le categorie del personale)

Gli interessi sindacali di tutte le categorie del personale della Polizia di Stato iscritte al Sindacato Autonomo di Polizia sono indivisibili. Essi sono rappresentati unitariamente dagli eletti senza distinzione di ruolo, di qualifica e di funzione.


Art. 9 (Finalità del Sindacato)

Il Sindacato ha per scopo:
1) di studiare, coordinare ed operare per la difesa ed il raggiungimento, davanti a tutte le istanze pubbliche e private, degli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, morali e materiali degli iscritti;
2) di curare e rinsaldare le linee di solidarietà ed amicizia tra i componenti lo stesso ruolo e tra questi e quelli dei ruoli diversi, sulla base anche di una reale giustizia retributiva;
3) di migliorare le capacità professionali, il patrimonio culturale e morale degli iscritti, migliorando il funzionamento dei servizi dell’Istituzione, a tal fine concepita come un tutto organico all’interno del quale si formi, senza soluzioni di continuità nella carriera, tutto il personale;
4) di rappresentare gli interessi del personale organizzato in tutti gli organismi in cui sia richiesta e prevista una rappresentanza della categoria;
5) di svolgere attività di formazione e riqualificazione professionale per gli iscritti e gli appartenenti alle Forze dell’Ordine sia mediante corsi organizzati e tenuti direttamente sia coordinando l’attività svolta anche in necessario ed opportuno collegamento con gli enti pubblici e privati istituzionalmente preposti.
6) quando viene leso l’onore degli appartenenti alle forze di polizia e nei processi penali dove sono coinvolti come vittime gli appartenenti alle forze di polizia il SAP può costituirsi parte civile. Il tutto per difendere l’interesse alla tutela morale, assistenziale e del valore del sacrificio dei soggetti appartenenti alle forze di polizia, compresi i familiari superstiti in caso di morte, dando sostegno a tutti coloro che vivono il dramma della perdita del loro congiunto vittima del dovere o comunque servendo lo Stato. Può, inoltre, costituirsi parte civile ogni qualvolta venga lesa l’integrità psico-fisica e morale di un appartenente alle Forze dell’Ordine, vale a dire tutte le volte in cui viene lesa la sacralità e l’inviolabilità della vita umana a seguito di minaccia di un male ingiusto o vengano ingiustamente lesi diritti costituzionalmente garantiti.


TITOLO II
Organizzazione centrale e periferica del S.A.P.


Art. 10
(Organizzazione periferica)

L’organizzazione periferica del Sindacato Autonomo di Polizia è composta da:
1) la Sezione Locale che costituisce la struttura di base e si denomina dal posto di lavoro o dalla località ove ha sede;
2) il Consiglio Provinciale;
3) la Segreteria Provinciale;
4) il Collegio Provinciale dei Sindaci;
5) il Consiglio Regionale;
6) la Segreteria Regionale;
7) il Collegio Regionale dei Probiviri;
8) il Collegio Regionale dei Sindaci


Art. 11
(Costituzione e funzioni degli organi periferici)

1) La Sezione Locale costituisce la struttura di base del Sindacato Autonomo di Polizia. Sono organi della Sezione Locale: il Segretario e i Vice Segretari. Il Congresso della Sezione Locale, composto da tutti gli iscritti e, in seconda convocazione la maggioranza dei presenti della Sezione in regola con il tesseramento e con la contribuzione sindacale, elegge il Segretario ed i Vice Segretari nonché i delegati al Congresso Provinciale. Il Congresso è valido quando alla votazione partecipi il 50% + 1 degli iscritti e, in seconda convocazione la maggioranza dei presenti. Il Segretario, nell’ambito di competenza della Sezione, ha il compito di vigilare sull’osservanza delle disposizioni statutarie; di compiere tutte le attività di pubblicazione e di divulgazione dell’attività del Sindacato; di curare il proselitismo ed il tesseramento, di riunire gli iscritti, quando necessario, e non meno di una volta ogni due mesi. È coadiuvato da uno o più Vice Segretari che lo affianca nelle attività e lo sostituiscono in caso di temporanea assenza o impedimento. Il Segretario ed i Vice Segretari durano in carica cinque anni e comunque sino allo svolgimento del congresso successivo.
2) Il Congresso Provinciale, composto dai delegati eletti nei Congressi delle Sezioni Locali e dai componenti del Consiglio Provinciale uscenti, questi ultimi senza diritto di voto a meno che non siano stati eletti delegati, elegge il Consiglio Provinciale, il Collegio Provinciale dei Sindaci ed i delegati al Congresso Regionale. Il Congresso è valido quando siano presenti, in prima convocazione, due terzi dei delegati, ed in seconda convocazione, il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Provinciale è composto da quindici a ventuno consiglieri. Il numero può essere elevato qualora la struttura abbia più di cinquecento iscritti. Ha sede, di regola, nel Capoluogo. Esso coordina e verifica su tutta l’attività delle Sezioni Locali comprese nell’ambito provinciale, definendone gli indirizzi di massima sulla base delle deliberazioni del Congresso Provinciale e delle direttive nazionali. È organo deliberante tra un Congresso Provinciale e l’altro e si riunisce, ove possibile, almeno due volte l’anno o su convocazione del Segretario Provinciale con deliberazione a maggioranza semplice della Segreteria Provinciale. Ha, altresì, il compito di curare lo sviluppo ed il potenziamento del sindacato nella provincia e di esaminare ed approvare lo schema della relazione sulle attività che la Segreteria Provinciale sottoporrà al Congresso Provinciale. Il Consiglio Provinciale dura in carica cinque anni e comunque sino allo svolgimento del congresso successivo.
3) La Segreteria Provinciale è eletta dal Consiglio Provinciale ed è composta da un Segretario Provinciale, eventualmente da un Segretario Provinciale Aggiunto e da un massimo di quattro Vice Segretari. Qualora la struttura abbia più di 500 iscritti il numero dei Vice Segretari può essere elevato fino a sette. Nomina, inoltre, gli addetti all’Ufficio Organizzativo ed all’Ufficio Amministrativo, che possono essere anche estranei alla Segreteria stessa. La Segreteria Provinciale provvede all’attuazione delle delibere del Consiglio Provinciale e delle direttive nazionali. Prepara la relazione per il Congresso Provinciale, che va sottoposta per l’approvazione. Essa, inoltre, tiene i rapporti con gli organi periferici, in ambito provinciale, dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza per avviare a soluzione i problemi del personale, in sintonia con le esigenze dei cittadini, tenendo con essi vive le relazioni di solidarietà, giusto quanto previsto dall’articolo uno del presente Statuto. Programma e realizza la propaganda nell’ambito provinciale; indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto. Gestisce i contributi ed i proventi vari spettanti al Sindacato Provinciale, avendo cura di tutte le sue strutture e fornendo alle Segreterie Locali il materiale di cui necessitano in relazione alle loro disponibilità. Verifica sull’osservanza e sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Generale delle varie situazioni locali. È responsabile della gestione finanziaria a livello provinciale nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Provinciale, a cui sottopone, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Generale entro 10 giorni dalla sua approvazione. Si riunisce, ove possibile, almeno due volte l’anno o su convocazione del Segretario Provinciale con deliberazione a maggioranza semplice della stessa Segreteria. La Segreteria Provinciale dura in carica cinque anni e comunque sino allo svolgimento del congresso successivo. Le contestuali dimissioni del Segretario e della maggioranza dei suoi membri comportano la decadenza dell’intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Provinciale per il rinnovo di tutti gli organi provinciali.
4) Il Congresso Regionale, composto dai delegati eletti nei Congressi Provinciali e dai componenti il Consiglio Regionale uscenti, questi ultimi senza diritto di voto a meno che non siano stati eletti delegati, elegge il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Probiviri, il Collegio Regionale dei Sindaci ed i delegati al Congresso Nazionale. Il Congresso è valido quando siano presenti, in prima convocazione, due terzi dei delegati, e in seconda convocazione, il 50% + 1 degli aventi diritti al voto. Il Consiglio Regionale è organo di controllo e coordinamento dell’attività sindacale in ambito regionale. Il Consiglio Regionale è composto normalmente da quindici consiglieri e, comunque, da non più di ventuno, con almeno un rappresentante per ogni provincia. Il numero dei consiglieri può essere elevato qualora la struttura regionale abbia più di 1500 iscritti. Esso elegge la Segreteria Regionale, che è composta da un Segretario Regionale, da un eventuale Segretario Regionale Aggiunto e da un massimo di cinque Vice Segretari Regionali. Qualora la struttura abbia più di 1500 iscritti il numero dei Vice Segretari può essere elevato fino a sette. Nomina, inoltre, gli addetti all’Ufficio Organizzativo ed all’Ufficio Amministrativo, che possono anche essere estranei alla Segreteria stessa. Esso coordina tutte le scelte sindacali deliberate dalle strutture provinciali, attuando le direttive emanate dalla Segreteria Generale. Ad esso, entro il 28 febbraio di ogni anno, viene sottoposto, per l’approvazione, da parte della Segreteria Regionale, il rendiconto consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo. Si riunisce, ove possibile, due volte l’anno o su convocazione del Segretario Regionale con deliberazione a maggioranza semplice della Segreteria Regionale. Il Consiglio Regionale dura in carica cinque anni e comunque sino allo svolgimento del congresso successivo.
5) La Segreteria Regionale provvede all’attuazione delle delibere del Consiglio Regionale e delle direttive nazionali. Prepara la relazione per il Congresso Regionale, che va sottoposta per l’approvazione. Essa, inoltre, tiene i rapporti con gli organi periferici, in ambito regionale, dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ove esistenti, per avviare a soluzione i problemi del personale, in sintonia con le esigenze dei cittadini, tenendo con essi vive le relazioni di solidarietà, giusto quanto previsto dall’articolo uno del presente Statuto. Programma, di intesa con le strutture provinciali, e coordina la propaganda nell’ambito regionale; indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto. Gestisce i contributi ed i proventi vari spettanti al Sindacato Regionale. Verifica sull’osservanza a sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Generale delle varie situazioni locali. È responsabile della gestione finanziaria, a livello regionale, nel rispetto del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Regionale, a cui sottopone, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Generale entro 10 giorni dalla sua approvazione. La Segreteria Regionale dura in carica cinque anni e comunque sino allo svolgimento del congresso successivo Le contestuali dimissioni del Segretario e della maggioranza dei suoi membri comportano la decadenza dell’intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Regionale per il rinnovo di tutti gli organismi regionali.
6) I Collegi Provinciali e Regionali dei Sindaci hanno il compito di controllare, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, l’amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l’esistenza e la destinazione delle eccedenze attive; di richiedere agli organi competenti del Sindacato i bilanci preventivi e consuntivi corredati da una relazione conclusiva, nonché di presentare al Congresso una relazione complessiva sui rendiconti consuntivi dall’ultimo Congresso. Adempiono alle loro funzioni a norma degli art. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili. Ciascuno di essi è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi. I Collegi durano in carica cinque anni e comunque sino allo svolgimento del congresso successivo.
7) Il Collegio Regionale dei Probiviri ha funzioni di garanzia statutaria e di giurisdizione interna del sindacato locale, provinciale e regionale, con compito di dirimere le controversie tra gli organi di questi ultimi e gli iscritti. È, inoltre, facoltà della Segreteria Regionale nominare, in aggiunta ai tre membri eletti dal congresso, fino a tre membri da scegliere tra ex appartenenti alla Segreteria Regionale, anche se in quiescenza. Il Presidente è eletto dal Collegio. I ricorsi al Collegio devono essere prodotti entro il termine di quindici giorni dall’evento in contestazione, devono essere definiti entro il termine massimo di un mese dalla presentazione e devono essere notificati con lettera raccomandata A.R. o con P.E.C. agli interessati, alla Segreteria Regionale ed alla Segreteria Provinciale interessata, che hanno la potestà di costituirsi per aderire od opporsi alla pretesa avanzata. Le ulteriori procedure sono regolate dalle norme regolamentari del presente Statuto. Il ricorso di seconda istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri deve essere presentato entro il termine perentorio di un mese dalle comunicazioni della pronuncia del Collegio Regionale.
8) Tutte le decisioni interessanti le attività delle Sezioni Locali e delle strutture provinciali e regionali, previste dallo Statuto, saranno prese dai rispettivi Segretari, sentiti i Vice Segretari, fermo restando la successiva ratifica da parte dei rispettivi Organi.
La rappresentanza legale delle sezioni locali, provinciali e regionali, spetta ai rispettivi segretari.
9) I Quadri e i Dirigenti sindacali posti in quiescenza possono continuare a svolgere le proprie funzioni in seno agli organi statutari periferici sino alla scadenza naturale del mandato o candidarsi nei congressi previa istanza dell’interessato e “nulla osta” della Segreteria Generale.

Art. 12
(Organizzazione centrale)

L’organizzazione centrale del Sindacato Autonomo di Polizia è composta dai seguenti organismi:
1) Consiglio Generale;
2) Consiglio Nazionale;
3) Esecutivo Nazionale;
4) Segreteria Generale;
5) Presidenza;
6) Collegio Nazionale dei Probiviri;
7) Collegio Nazionale dei Sindaci.

La Presidenza, il Consiglio Nazionale, la Segreteria Generale ed i Collegi di cui ai numeri 6 e 7 sono eletti direttamente dal Congresso Nazionale.


Art. 13
(Costituzione e funzioni degli organi centrali)

1) Il Consiglio Generale è composto dal Consiglio Nazionale integrato dai Segretari Regionali e dai Segretari Provinciali che non siano già Consiglieri Nazionali ed è convocato dalla Segreteria Generale per le questioni di interesse generale. Dura in carica per cinque anni e comunque sino allo svolgimento del congresso successivo.
2) Il Consiglio Nazionale è organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l’altro ed ha i seguenti compiti:
elegge l’Esecutivo Nazionale, definisce gli indirizzi di massima dell’attività sindacale ed organizzativa del Sindacato Autonomo di Polizia sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale;
entro il 31 marzo di ogni anno, esamina per l’approvazione il rendiconto consuntivo dell’anno precedente di tutti gli organi centrali del Sindacato ed il bilancio preventivo;
fissa la ripartizione percentuale dei contributi sindacali tra il sindacato nazionale, regionale e provinciale; delibera la misura della quota associativa;
In seno al Consiglio Nazionale, possono essere istituite varie commissioni tecniche, provvisorie e permanenti, per lo studio, l’elaborazione e la soluzione di iniziative e problemi nell’ambito delle direttive di massima emanate dal Consiglio. Il Consiglio Nazionale è composto da cento consiglieri ed è presieduto dal Presidente del Sindacato. Dei cento membri fanno parte i componenti della Segreteria Generale. I componenti della Segreteria Tecnica sono designati in sovrannumero Consiglieri Nazionali senza diritto di voto e terminano l’appartenenza al Consiglio con la cessazione di componente della Segreteria Tecnica. Qualora vi siano Regioni che non hanno espresso nessun consigliere eletto, il numero dei consiglieri viene aumentato in ragione di uno per ogni Regione esclusa. I consiglieri di cui al comma precedente dovranno essere immediatamente designati dalle rispettive assemblee dei delegati al Congresso Nazionale. In tutti i casi di decadenza di un Consigliere Nazionale, le surrogazioni saranno deliberate dal Consiglio Regionale della Regione a cui il Consigliere apparteneva all’epoca dell’elezione. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno una volta l’anno e quando la convocazione è richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Nazionale dura in carica cinque anni e comunque sino allo svolgimento del Congresso successivo.
3) L’Esecutivo Nazionale è composto di trentasei elementi. L’Esecutivo Nazionale definisce gli indirizzi dell’attività sindacale sulla base delle deliberazioni del Consiglio Nazionale. Elabora, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, con esclusione dal calcolo delle schede bianche e degli astenuti, il Regolamento di Attuazione al presente Statuto e le sue modifiche, nella stretta osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Congresso Nazionale. Dei detti trentasei membri fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Generale. È presieduto dal Segretario Generale. È convocato dal Segretario Generale almeno una volta ogni quattro mesi o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi membri. Per gravi e comprovati impedimenti, i membri dell’Esecutivo possono farsi rappresentare con delega scritta da altri membri dello stesso consesso. Per ogni delegato è ammessa soltanto una delega. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Generale. L’Esecutivo Nazionale dura in carica per cinque anni e comunque sino allo svolgimento del congresso successivo.
4) La Segreteria Generale è l’organo di direzione operativa del Sindacato Autonomo di Polizia e assicura l’attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio Nazionale e dall’Esecutivo Nazionale; cura l’andamento dell’attività sindacale ai suoi vari livelli. La Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale, da un Segretario Generale Aggiunto e da cinque Segretari Nazionali. Il Segretario Generale può avvalersi della collaborazione diretta di alcuni componenti del Consiglio Nazionale o dell’Esecutivo Nazionale. Il Segretario Generale nomina la Segreteria Tecnica che svolge funzioni di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale. I componenti la Segreteria Generale sono responsabili collegialmente dell’attività finanziaria del Sindacato. Il Segretario Generale è il rappresentante legale e politico del sindacato. In caso di impedimento, è sostituito dal Segretario Generale Aggiunto. Il Segretario Generale, di intesa con quest’ultimo, assegna le deleghe e coordina tutte le attività della Segreteria Nazionale articolate nei vari Uffici di Segreteria. La Segreteria Generale si riunisce, di regola, ogni mese ed ogni qualvolta sia convocata dal Segretario Generale o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. Sono valide le deliberazioni della Segreteria, quando è presente almeno la metà dei componenti. La Segreteria adotta le decisioni a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo i voti nulli o astenuti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Generale. Il Segretario Generale e il Segretario Generale Aggiunto devono essere collocati in aspettativa per motivi sindacali per tutta la durata del mandato, salvo la frequenza dei corsi indetti dall’Amministrazione o per gravi esigenze personali. La Segreteria Generale emana direttive vincolanti alle strutture provinciali e regionali. L’inadempimento costituisce grave violazione statutaria. I membri della Segreteria durano in carica cinque anni e comunque sino allo svolgimento del congresso successivo. In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo di un membro della Segreteria Generale, l’Esecutivo Nazionale elegge un appartenente all’Esecutivo stesso, su proposta del Segretario Generale. Analoga elezione avviene nel caso in cui un Segretario Nazionale decade per atto di formale sfiducia del Segretario Generale. La sfiducia di cui sopra, con atto motivato, deve essere ratificata con voto di maggioranza della Segreteria Generale. In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo del Segretario Generale l’Esecutivo Nazionale elegge con appello nominale, su proposta della Segreteria Generale, il nuovo Segretario Generale.
5) L’Ufficio di Presidenza del Sindacato è costituito dal Presidente del Sindacato e fino a quattro Vice Presidenti, tutti eletti dal Congresso Nazionale. Il Presidente è eletto tra esponenti sindacali già componenti della Segreteria Generale o in mancanza dai componenti dell’Esecutivo Nazionale. Il Presidente del Sindacato è il garante supremo dell’osservanza dello Statuto e del suo Regolamento; presiede il Consiglio Nazionale e guida le delegazioni di rappresentanza del Sindacato. È il supremo organo conciliatore del Sindacato, svolgendo la sua mediazione prima dell’intervento degli organi statutari centrali. Il Presidente Nazionale presiede il Collegio Nazionale dei Probiviri. Convoca il Consiglio Nazionale in seduta straordinaria, quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o dalla Segreteria Generale, per gravi esigenze di interesse generale del Sindacato. È coadiuvato da quattro Vice Presidenti. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell’ambito del Sindacato. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in servizio e con maggiore militanza nel Sindacato. Il Presidente del Sindacato deve essere collocato in aspettativa per motivi sindacali per tutta la durata del mandato, salvo la frequenza dei corsi indetti dall’Amministrazione o per gravi esigenze particolari. I membri della Presidenza durano in carica cinque anni. Almeno uno dei Vice Presidenti deve essere in servizio e nel caso fossero posti tutti in quiescenza decade il più anziano di età. La Presidenza dura in carica cinque anni e comunque sino allo svolgimento del congresso successivo. In caso di decadenza, di dimissioni o integrazione posto vacante per qualsiasi motivo del Presidente o dei Vice Presidenti, il Consiglio Generale elegge a maggioranza i nuovi componenti della Presidenza.
6) Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Ha sede in Roma ed è composto da quattro membri eletti dal Congresso Nazionale.
Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal Presidente del Sindacato. È, inoltre, facoltà della Segreteria Generale nominare, in aggiunta ai quattro eletti dal Congresso, fino a tre membri da scegliere tra gli ex appartenenti alla Segreteria Generale, all’Esecutivo Nazionale, alla Presidenza, ed al Collegio Nazionale dei Probiviri anche se in quiescenza. Ha il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti ed i vari organi del Sindacato e tra le organizzazioni verticali ed orizzontali di tutte le istanze sindacali e di irrogare le sanzioni previste dall’art. 22 dello Statuto. È suddiviso in due Sezioni, una consultiva e l’altra giurisdizionale, ognuna delle quali composta da tre probiviri nominati dal Presidente. Una Sezione chiamata ad emettere i provvedimenti e l’altra Sezione giudica sui ricorsi. Il Collegio si pronuncia in seconda istanza su impugnazione delle decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri ed in un’unica istanza sulle altre questioni. I ricorsi al Presidente del Collegio devono essere presentati entro il termine perentorio di 10 giorni dall’evento, devono essere definiti entro il termine massimo di tre mesi dalla presentazione e devono essere notificati con lettera raccomandata A.R. o via P.E.C. agli interessati ed alla Segreteria Generale, che ha la potestà di costituirsi per aderire od opporsi alla pretesa avanzata. La prova della notificazione dei ricorsi allegata al ricorso stesso, e l’eventuale omissione è causa di decadenza del gravame. Le ulteriori procedure sono regolate dalle norme regolamentari del presente Statuto. Le pronunce dei Probiviri sono esecutive dalla data di notifica. Per adottare validamente le deliberazioni, deve essere presente almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Collegio dura in carica cinque anni e comunque sino allo svolgimento del congresso successivo.
Nel caso in cui è necessario eleggere ulteriori membri l’elezione avviene in Consiglio Nazionale.
7) Il Collegio Nazionale dei Sindaci ha il compito di controllare l’amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l’esistenza e la destinazione delle eccedenze attive di tutti gli organi centrali del Sindacato Autonomo di Polizia; di richiedere agli organi centrali e periferici del Sindacato la relazione e la documentazione sui rendiconti consuntivi e sui bilanci del Sindacato. I suoi componenti adempiono alle loro funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili e riferiscono sull’attività svolta alla Segreteria Generale ed al Consiglio Nazionale. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi. È inoltre facoltà della Segreteria Generale nominare, in aggiunta ai tre eletti dal Congresso, fino a tre membri da scegliere tra gli ex appartenenti alla Segreteria Generale, all’Esecutivo Nazionale, alla Presidenza, ed al Collegio Nazionale dei Sindaci anche se in quiescenza. Il Collegio dura in carica cinque anni e comunque sino allo svolgimento del congresso successivo.
Nel caso in cui è necessario eleggere ulteriori membri l’elezione avviene in Consiglio Nazionale.
8) Ufficio di Presidenza Onoraria del Sindacato. Viene istituito l’Ufficio di Presidenza Onoraria del Sindacato. A tale ufficio accedono di diritto i già componenti la Segreteria Generale, regolarmente associati, e che non rivestono più cariche direttive o negli organi di garanzia.
9) Il personale in quiescenza può rivestire qualsiasi carica secondo le procedure previste dal presente statuto ad esclusione di componente la Segreteria Generale e di Presidente Nazionale. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente qualora la candidatura di personale in quiescenza venga presentata al Congresso Nazionale, la semplice espressione positiva di voto del congresso sovrano, significherà accettazione della stessa.


Art. 14
(Deliberazioni degli organi centrali e periferici)

Salvo che non sia diversamente stabilito, le riunioni degli organi centrali e periferici sono validamente costituite, in prima convocazione, con l’intervento di due terzi dei membri e sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. Se non è possibile deliberare per mancanza di numero legale in prima convocazione, la riunione è validamente costituita, in seconda convocazione, da tenersi entro la stessa giornata qualunque sia il numero dei partecipanti. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo i voti nulli e le astensioni. Le votazioni e le elezioni salvo che non siano presentate più liste, possono avvenire, a qualunque livello, per deliberazione a maggioranza dell’organismo, scegliendo tra i seguenti sistemi:
a) per acclamazione
b) per alzata di mano;
c) per appello nominale;
d) a scrutinio segreto;


Art. 15
(Elezione delle cariche vacanti)

Se non diversamente stabilito, quando, per qualsiasi motivo, si verifica una mancanza di un componente di un organo, il sostituto viene eletto o nominato nella prima riunione utile dell’Organo collegiale competente alla sua elezione o alla nomina, e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell’organo stesso.


TITOLO III

Funzione e composizione dei Congressi

Art. 16
(Congressi locali, provinciali e regionali)

Il Congresso Provinciale ha funzioni deliberanti in ambito provinciale. Esso si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni, in corrispondenza della convocazione del Congresso Regionale o Nazionale, su convocazione del Consiglio Provinciale. La convocazione straordinaria del Congresso Provinciale può essere richiesta alla Segreteria Generale dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o da un terzo degli iscritti, nonché dall’Esecutivo Nazionale. La convocazione del Congresso Straordinario è eventualmente deliberata dalla Segreteria Generale. Il Congresso Provinciale fissa le direttive generali delle attività sindacali in ambito provinciale, in armonia con gli indirizzi degli organi centrali; in particolare, si pronuncia sulla relazione dell’attività della Segreteria Provinciale. Ove il Congresso si svolga con funzioni precongressuali, esso elegge i delegati al Congresso Regionale. Il Congresso Provinciale è composto dai delegati in regola con il tesseramento, eletti nei Congressi Locali, e dai componenti del Consiglio Provinciale e del Collegio Provinciale dei Sindaci uscenti, che non siano stati eletti delegati, ma senza diritto di voto. Analoghe modalità saranno seguite anche per i Congressi Regionali, nonché delle Sezioni Locali. In particolare, il Congresso Regionale è composto dai delegati eletti dal Congresso Provinciale e dai componenti del Consiglio Regionale e dei Collegi Regionali del Probiviri e dei Sindaci uscenti, che non siano eletti delegati, ma senza diritto di voto. Nel caso debba essere indetto un Congresso Regionale straordinario i delegati saranno designati dei Consigli Provinciali in ragione della rappresentatività al 31 dicembre dell’anno precedente. I Congressi delle Sezioni Locali sono composti dall’Assemblea Generale degli iscritti. Il Congresso Regionale fissa le direttive generali delle attività sindacali in ambito regionale, in armonia con gli indirizzi degli Organi centrali; in particolare, si pronuncia sulla relazione dell’attività della Segreteria Regionale. Ove il Congresso si svolga con funzioni precongressuali, esso elegge i delegati al Congresso Nazionale. Le elezioni nei Congressi Provinciali, Regionali e Locali, sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Gli organismi eletti in caso di Congresso Straordinario durano in carica fino alla scadenza del quinquennio calcolato dalla celebrazione dell’ultimo Congresso ordinario.


Art. 17
(Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale, nella sua sovranità, fissa l’indirizzo generale e le linee di politica sindacale del Sindacato Autonomo di Polizia e degli organismi da esso dipendenti. Si pronuncia, inoltre, sulle relazioni sindacali, organizzative e finanziarie. Le decisioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza semplice dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti; salvo quelle relative alla modifica dello Statuto o allo scioglimento del sindacato, per le quali è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Il Congresso Nazionale si riunisce ordinariamente ogni cinque anni. La convocazione del Congresso Straordinario è deliberata dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Può essere altresì deliberata dall’Esecutivo Nazionale quando il Congresso Straordinario è richiesto dalla maggioranza assoluta degli iscritti al Sindacato. Le modalità di convocazione, raccolta firme e loro autenticazioni sono regolate dalle norme del Regolamento di Esecuzione al presente Statuto. Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi Regionali con diritto di elettorato attivo e passivo, dai componenti dell’Ufficio di Presidenza con solo diritto di elettorato passivo e dell’Esecutivo Nazionale uscente con solo diritto di elettorato passivo. La data di svolgimento del Congresso Nazionale deve essere resa nota almeno un mese prima della convocazione. Per l’elezione della Segreteria Generale, della Presidenza e dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci, sono presentate liste chiuse di candidati. In quelle per la elezione della Segreteria Generale e della Presidenza deve essere specificata l’indicazione della carica ricoperta da ogni candidato. Possono essere votate liste che abbiano ricevuto la preventiva sottoscrizione del 35% dei delegati del Congresso Nazionale. Sono dichiarati eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Per l’elezione del Consiglio Nazionale e dell’Esecutivo Nazionale sono presentate liste chiuse di candidati che abbiano ricevuto la preventiva sottoscrizione del 30% dei delegati al Congresso Nazionale. Per le elezioni di cui al comma precedente, il quorum viene stabilito secondo la seguente relazione, arrotondando per eccesso il decimale maggiore di cinque: Nr. Voti validi = quorum. Il numero degli eletti per ogni lista è pari ai quorum conquistati da ciascuna lista. Il quorum attribuibile ai resti viene assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero dei resti, purché abbia ottenuto almeno un quorum intero. La proclamazione degli eletti avviene secondo l’ordine di iscrizione dei singoli candidati in ciascuna lista per il numero dei quorum conquistati. Ogni delegato al Congresso Nazionale può sottoscrivere non più di una lista, pena l’annullamento di tali sottoscrizioni.


Art. 18
(Regolamenti dei Congressi)

Le modalità relative alla partecipazione dei delegati ed allo svolgimento dei Congressi Provinciali, Regionali e Nazionali, sono disciplinate dalle norme regolamentari in materia, deliberate dall’Esecutivo Nazionale, in stretta osservanza delle norme statutarie. I Congressi a tutti i livelli nominano, per ogni riunione, il Presidente, con il compito di coordinatore e moderatore nonché un Segretario, con il compito di verbalizzare dettagliatamente lo svolgimento dei lavori. I verbali dei lavori sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed inviati, entro tre giorni, alla Segreteria Generale.


Art. 19
(Presidenza ed organi collegiali nazionali e periferici)

Il Presidente del Sindacato ed il Presidente dei Sindaci hanno facoltà di richiedere direttamente ai competenti Uffici dell’Amministrazione i permessi sindacali necessari per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, nell’ambito della ripartizione stabilita dai rispettivi organi, informandone i corrispettivi Segretari.


TITOLO IV

Designazioni – sanzioni – incompatibilità

Art. 20
(Designazione di rappresentanti sindacali in Enti)

L’Esecutivo Nazionale, in campo nazionale, e la Segreteria Regionale o Provinciale, nei rispettivi ambiti, sono competenti a designare i rappresentanti del Sindacato Autonomo di Polizia in Enti ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, tenuta presente l’esigenza di assicurare:
1) la massima funzionalità degli organi sindacali;
2) il più alto grado di rappresentatività o competenza;
3) la piena autonomia del sindacato.
I designati relazionano all’organo designante l’attività svolta, ricevono dallo stesso le relative istruzioni, segnalano tempestivamente i problemi che possono interessare il sindacato.


Art. 21
(Sanzioni organiche)

Qualora sia accertata una grave inefficienza di una Sezione Locale, Provinciale o Regionale del Sindacato o la violazione di norme Statutarie, il Segretario Generale sentita la Segreteria Generale può adottare, secondo la gravità dei casi, le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto alla segreteria interessata;
b) lo scioglimento degli organi direttivi della struttura interessata e gestione commissariale della stessa. La gestione commissariale non può durare oltre otto mesi, entro i quali dovrà essere indetto il relativo congresso. L’Esecutivo Nazionale per esigenze organizzative può concedere una proroga.


Art. 22
(Sanzioni individuali)

L’appartenenza di singoli iscritti al Sindacato può cessare automaticamente o per deliberazione degli organi del Sindacato stesso.
Cessa automaticamente:
– per la risoluzione del rapporto di impiego con l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, esclusi i casi in cui la risoluzione abbia avuto origine e causa nei servizi di polizia, nel qual caso, la Segreteria di riferimento potrà diversamente determinarsi; nel caso di risoluzione del rapporto di impiego per quiescenza è possibile aderire al SAP presentando apposita istanza all’ente previdenziale competente. Il personale in quiescenza manterrà l’incarico assunto sino all’attivazione delle procedure sopraindicate dopodiché se non provvederà all’iscrizione entro tre mesi decadrà automaticamente dall’incarico.
– per appartenenza ad altre organizzazioni sindacali, o ad altre associazioni, con provvedimento della Segreteria Generale.
Cessa per deliberazione degli organi del sindacato:
– nel caso in cui l’attività del singolo, astrattamente si attagli a ipotesi di reato o si sia dimostrata penalmente illecita o sistematicamente e particolarmente dannosa alle disposizioni del sindacato, all’ordinamento della Polizia di Stato, alla sua composizione morale ed alla sua indipendenza politica o ne abbia gravemente violato le norme statutarie.
Secondo la gravità della mancanza, sono previste le seguenti sanzioni: 1 richiamo scritto;
2 sospensione da uno a sei mesi;
3 espulsione.

Per i membri degli organi direttivi locali, provinciali e regionali delle stesse strutture che si siano resi responsabili delle violazioni previste dal presente articolo, il provvedimento di cui ai precedenti punti 1) e 2) è deliberato dalla Segreteria Generale su proposta del Segretario Generale; per le violazioni di cui al punto 3) il provvedimento deliberato dalla Segreteria Generale su proposta del Segretario Generale deve essere ratificato dalla maggioranza dei due terzi dell’Esecutivo Nazionale. Per i membri dell’Esecutivo Nazionale, della Segreteria Generale e della Presidenza, le sanzioni di cui ai punti 1), 2), e 3) sono deliberate dall’Esecutivo Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei membri, esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i membri in conflitto di interessi con la messa in stato d’accusa, su proposta del Segretario Generale. Avverso le deliberazioni della Segreteria Generale e dell’Esecutivo Nazionale è ammesso ricorso da parte dell’interessato e della Segreteria Generale al Collegio Nazionale dei Probiviri che giudica in una composizione diversa. In tutti i casi in cui, essendo stati adottati provvedimenti, pende ricorso, l’attività sindacale del ricorrente è sospesa fino a quando non sia intervenuto giudizio definitivo. È garantito il diritto costituzionale di difesa.


Art. 23
(Incompatibilità)


La carica di membro della Segreteria Generale è incompatibile con quella di membro di altre Segreterie del Sindacato Autonomo di Polizia. I membri dei Collegi dei Probiviri e dei Sindaci non possono rivestire cariche direttive od esecutive dell’organizzazione del Sindacato Autonomo di Polizia. È inoltre incompatibile la carica di probiviro regionale con quella di proboviro nazionale, nonché quella di sindaco ad un determinato livello con quella di sindaco ad un altro qualsiasi livello. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell’ambito del Sindacato.


TITOLO V

Contribuzione – Gestione amministrativa – Solidarietà e contrattazione collettiva

Art. 24
(Gestione amministrativa)

Gli Organi centrali e periferici del Sindacato Autonomo di Polizia, che gestiscono un proprio fondo, nonché le persone che li rappresentano, sono direttamente responsabili del loro corretto utilizzo. I rappresentanti degli Organi centrali e periferici sono direttamente responsabili delle obbligazioni che assumono per qualsiasi motivo o causa e non potranno essere mallevati dalla Segreteria Generale. La Segreteria Generale può disporre controlli o interventi di natura finanziaria senza assunzioni di responsabilità.


Art. 25
(Solidarietà)

Ogni rappresentante del Sindacato Nazionale, nonché ogni membro di segreteria a qualsiasi livello, che verrà a trovarsi, per ragioni sindacali, nelle condizioni di non dover percepire in tutto o in parte gli emolumenti mensili, potrà essere preso in carico, per un periodo massimo di cinque anni, dall’organismo sindacale di appartenenza.


Art. 26
(Contrattazione collettiva e partecipazione di base)

Le strutture direttive ed esecutive del Sindacato Autonomo di Polizia diffondono le iniziative dirette a favorire la partecipazione degli iscritti all’attività sindacale.


Art. 27
(Organi di stampa del S.A.P.)

Allo scopo di meglio diffondere le notizie per la partecipazione della base alle scelte del Sindacato ed al fine di poter più agevolmente perseguire le finalità del S.A.P., potrà essere istituito, con delibera dell’Esecutivo Nazionale, un organo nazionale di informazione.
La linea politica e la gestione di tale organo è affidata dalla Segreteria Generale. Fatta salva l’eventuale redazione e diffusione dei notiziari sindacali ad esclusivo uso interno, preventivamente autorizzati dalla Segreteria Generale, è fatto divieto a tutte le strutture dal S.A.P. ed a chiunque dei suoi associati avere, commercializzare e vendere, anche con contratti simulati, organi di stampa e di informazione che possano, anche surrettiziamente, essere riferiti al S.A.P.. I responsabili delle strutture, che dovessero disattendere a quanto previsto dal comma precedente, incorreranno nella sanzione dell’espulsione, con provvedimento che sarà formalizzato secondo le previsioni statutarie, solo dopo che sia rimasta priva di efficacia la diffida ad interrompere e cessare la pubblicazione entro giorni venti. Tale diffida dovrà essere notificata a cura della Segreteria Generale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C.


Art. 28
(Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal suo Regolamento sono a titolo gratuito. Con delibera del Consiglio Nazionale ed in relazione alle disponibilità di bilancio, sono previsti rimborsi spese per tutti gli organi nazionali e periferici del Sindacato.

Art. 29
(Disposizioni sul patrimonio del Sindacato e modifiche dello Statuto)

Ai sensi dell’art. 111, comma 4 – quinquies, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460:
a) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
b) in caso di scioglimento del Sindacato, a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del sindacato stesso, ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
c) il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile né restituibile. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.

Art.30
(Organizzazione Periferica del Lazio e di Roma)

Il Segretario Generale è anche Segretario Regionale del Lazio e Segretario Provinciale di Roma con facoltà di delega.
In considerazione della complessità di queste strutture dovuta alla grande quantità di operatori che vi prestano servizio e dei livelli di rappresentatività, il Segretario Generale ha facoltà di nominare nuovi Consiglieri Regionali e Provinciali sino ad un terzo rispetto alla composizione dei consigli designati in sede congressuale.
Il Segretario Generale nomina in ragione di un rapporto fiduciario i singoli componenti le Segreterie Regionale Lazio e Provinciale di Roma.


FINE DEGLI ARTICOLI

Il presente Statuto, che si compone di numero 30 articoli, è stato approvato dal X Congresso Nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia, che si è svolto in Roma dal 13, 14 e 15 maggio 2025.

Il Presidente
Cristiano Bianchini

Il Segretario Generale
Stefano Paoloni