Abbiamo scritto al Dipartimento della pubblica sicurezza al fine di valutare con attenzione la situazione concernente quegli operatori promossi Vice Sovrintendenti per merito straordinario che potrebbero essere interessati dagli effetti derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 224 del 2020.
Il Consiglio di Stato, in un parere, ha fornito le indicazioni sulle modalità con le quali dare esecuzione alla citata sentenza, sottolineando che gli effetti della sentenza non siano estendibili ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo.
Tuttavia, si ritiene che i recenti pronunciamenti giurisprudenziali possano indurre l’Amministrazione ad una valutazione che tenga conto delle sperequazioni tutt’ora in atto.
Si cita, ad esempio la sentenza del TAR Calabria – Catanzaro n. 2045/2021 con la quale è stato annullato il provvedimento di diniego alla richiesta di un operatore finalizzata alla ricostruzione di carriera per ottenere la retrodatazione della decorrenza giuridica della promozione Vice Sovrintendente, richiamando in motivazione la sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale, applicabile ovviamente nel caso sub iudice a fronte di un rapporto non ancora esaurito.
E’ chiaro che il limite dei rapporti quesiti finisce in definitiva per produrre perequazioni a seconda della circostanza continente che l’Amministrazione si sia o meno espressa sull’istanza di autotutela.
La sperequazione deriva dal fatto che il singolo rapporto esaurito costituisce un frammento di un fascio di rapporti più ampio derivante dal rapporto di pubblico impiego che, in quanto tutt’ora in essere, determina le citate disparità tra operatori in servizio.
Per tali ragioni, in un’ottica di parità di trattamento, abbiamo invitato l’Amministrazione a voler procedere con la ricostruzione di carriera nei confronti del personale interessato o comunque a voler fornire riscontro alle istanze di autotutela presentate dai colleghi in modo tale che ciascuno abbia la possibilità eventualmente di adire l’Autorità giudiziaria, al pari dei ricorrenti della citata sentenza TAR Calabria – Catanzaro, per sottoporre la propria posizione al vaglio del potere giurisdizionale.
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