TRASFERIMENTI: DUE ANNI IN SEDE ORDINARIA E UN ANNO IN SEDE DISAGIATA PER FARE DOMANDA

TRASFERIMENTI: DUE ANNI IN SEDE ORDINARIA E UN ANNO IN SEDE DISAGIATA PER FARE DOMANDA

La Legge di stabilità 2018 approvata il 27 dicembre u.s. ha finalmente rivisto gli assurdi limiti temporali necessari prima di poter presentare istanza di trasferimento. Infatti, con l’art. 1...

La Legge di stabilità 2018 approvata il 27 dicembre u.s. ha finalmente rivisto gli assurdi limiti temporali necessari prima di poter presentare istanza di trasferimento. Infatti, con l’art. 1 comma 297 è stato modificato l’art. 55 del DPR 335/82 che prevedeva si dovessero maturare 4 anni in sede ordinaria e 2 in sede disagiata prima di poter presentare istanza di trasferimento per altra sede. Ora saranno necessari 2 anni per le sedi ordinarie e 1 per quelle disagiate. Bene ma non benissimo! La sussistenza di tali limiti, anche se inferiore rispetto a quella precedente, è comunque assurda. Infatti, per le sedi particolarmente richieste dove persiste una lunga graduatoria non vi sarà alcun vantaggio. Si pensi ad esempio alle province di Lecce, Pescara o Latina, qui non cambia nulla. Anche se sarà possibile presentare istanza prima, serviranno sempre dai 15 ai 20 anni per ottenere il trasferimento. Per contro invece, chi aspira all’assegnazione in una sede ove non sussiste graduatoria, ora potrà sperare nel trasferimento con due anni di anticipo. Resta comunque incomprensibile il motivo per cui si debba obbligatoriamente prestare servizio fuori sede quando invece vi è disponibilità di posti nella provincia di interesse, obbligando in tal modo il personale a farsi carico di inutili disagi famigliari ed economici. Ricordiamo che sin da quando l’Amministrazione propose per le esigenze del “Giubileo della misericordia” del 2016 di accogliere tutte le istanze di trasferimento presenti per la Capitale a prescindere dalle anzianità, il SAP si oppose chiedendo che tale prerogativa fosse concessa a tutti e per tutte le sedi e comunque a condizione che fosse avviato immediatamente l’iter legislativo affinché la norma di carattere temporaneo fosse trasformata in definitiva.Trascorsi circa tre anni e dopo numerose insistenze, l’Amministrazione ha finalmente promosso le attività necessarie perché il vincolo dei 4 anni venisse modificato. Resta inspiegabilmente il vincolo dei 2 anni obbligatori di permanenza nelle sedi ordinarie e 1 in quelle disagiate. Possiamo dire che un passo in avanti è stato comunque fatto; sarà nostro impegno proseguire il cammino in modo che le istanze possano essere presentate senza limiti temporali. Il tutto per rendere il sistema dei trasferimenti capace di rispondere al meglio alle esigenze del personale.

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