Tavolo di confronto ex art. 25 ANQ

Tavolo di confronto ex art. 25 ANQ

Proseguono al Dipartimento i lavori del Tavolo di confronto ex Art. 25 ANQ. Nell’incontro che si e’ svolto nella giornata del 7 novembre, alla presente del Segretario Generale Aggiunto...
Proseguono al Dipartimento i lavori del Tavolo di confronto ex Art. 25 ANQ. Nell’incontro che si e’ svolto nella giornata del 7 novembre, alla presente del Segretario Generale Aggiunto Francesco Quattrocchi, sono stati chiariti alcuni punti che di seguito riportiamo in sintesi:


1) Art. 3 comma 6 (contrattazione decentrata)

Relativamente all’ipotesi di mancata definizione della contrattazione decentrata, nel richiama la procedura prevista dall’Art. 4 comma 6 dell’ANQ, il Tavolo ha ritenuto applicabile il concetto per il quale “gli accordi decentrati continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore dei successivi”.


2) Art. 9 comma 1 lett. b/1 e b/2 (servizi continuativi)

In riferimento agli orari dei servizi non continuativi previsti dal predetto articolo e in conformità alla disciplina di tale istituto contenuta nell’Art. 25 comma 2 del D.P.R. 164/2002, viene richiamata la circolare esplicativa dello stesso A.N.Q. dove, in merito all’art. 9, si chiarisce che “con riguardo ai rientri pomeridiani o antimeridiani si precisa che, oltre al ricorso ai noti rientri a ‘scalare’, possono essere previsti rientri fissi, ove ritenuti utili al fine di prevenire problemi organizzativi”.


3) Determinazioni assunte dal Dirigente dell’Ufficio a seguito dell’Esame Congiunto

Il Tavolo ha chiarito che l’Amministrazione al termine dell’esame congiunto e’ tenuta ad inviare alle OO.SS. formale comunicazione delle determinazioni assunte e i provvedimenti conseguenti adottati.


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