TASSAZIONE DOPPIO BUONO PASTO: ABBIAMO SCRITTO AL MINISTRO DELL'INTERNO

TASSAZIONE DOPPIO BUONO PASTO: ABBIAMO SCRITTO AL MINISTRO DELL’INTERNO

Nella giornata odierna abbiamo sottoposto all’attenzione del Ministro degli Interni la questione concernente la tassazione del doppio buono pasto al personale che ne matura il diritto quando impiegato in...

Nella giornata odierna abbiamo sottoposto all’attenzione del Ministro degli Interni la questione concernente la tassazione del doppio buono pasto al personale che ne matura il diritto quando impiegato in un orario in deroga articolato in giorni alterni, ad esempio con turni di servizio 07,00/19,00.

L’art. 51 comma 2 del d.p.r. 917 del 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede che non concorrono a formare il reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica nonché le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29. 

I competenti uffici amministrativo-contabili interpretano la disposizione in modo letterale, sommando il valore del secondo buono pasto al primo maturato nella stessa giornata così determinando la somma esente dal trattamento fiscale e assoggettando, pertanto, a tassazione la parte eccedente. In ragione di ciò nella busta paga emessa nello scorso mese di febbraio a diversi colleghi è stata applicata una decurtazione stipendiale, dovuta al conguaglio I.R.P.E.F. sulla tassazione dei buoni pasto. Tuttavia, la suddetta applicazione non tiene conto del fatto che la necessità di fruire di un secondo buono pasto matura in un ambito nel quale il personale concentra ed espleta due turni di lavoro nella stessa giornata lavorativa.

Conseguentemente, il riferimento della disposizione all’ “importo complessivo giornaliero” andrebbe calato nella specificità della situazione in oggetto, nella quale il dipendente svolge di fatto due turni nello stesso giorno per poi essere programmato di giorno libero nella giornata seguente.  Dunque, ai fini del trattamento fiscale, il valore dei buoni pasto dovrebbe essere considerato singolarmente, uno relativo al primo turno lavorativo e l’altro relativo al secondo turno lavorativo svolto nella medesima giornata.

Per tali ragioni abbiamo invitato il Ministro a voler valutare l’adozione delle iniziative necessarie ad assicurare agli operatori interessati l’applicazione di un regime fiscale coerente con l’articolazione dell’orario lavorativo nel quale vengono impiegati. 

 

LA NOSTRA NOTA

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