Abbiamo scritto al Dipartimento per chiedere l’applicazione dall’art. 75, comma 1°, del D.P.R. 335/1982, così come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale.
La questione riguarda i Sovrintendenti promossi per merito straordinario nei confronti dei quali non è stato tenuto conto, nella valutazione dei titoli del concorso da Vice Ispettore, dell’anzianità nella qualifica e nel ruolo maturata dai predetti secondo quanto stabilito dalla predetta sentenza additiva.
Come ormai ben noto, la Corte costituzionale il 27 ottobre 2020 con la sentenza 224, è intervenuta sulla normativa che disciplina la decorrenza delle promozioni per merito straordinario, dichiarando “l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti”.
Nonostante le numerose segnalazioni di valorizzare la promozione per meriti straordinari nei concorsi in atto e viste le recenti sentenze del TAR che, invece, attribuiscono il giusto riconoscimento ai colleghi e ordinano all’amministrazione di rideterminazione i punteggi concorsuali nel senso sopra indicato, abbiamo chiesto un urgente riscontro scritto al fine di garantire trattamenti non discriminatori e di favorire la deflazione del contenzioso.
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