SCELTA DELLA SEDE ALL'ESITO DEL TRASFERIMENTO PER CANDIDATURA ELETTORALE. IL TAR ACCOGLIE IN PIENO IL PRINCIPIO DEL MINOR SACRIFICIO

SCELTA DELLA SEDE ALL’ESITO DEL TRASFERIMENTO PER CANDIDATURA ELETTORALE. IL TAR ACCOGLIE IN PIENO IL PRINCIPIO DEL MINOR SACRIFICIO

L’operatore di polizia che viene trasferito ai sensi dell’art. 53 DPR n. 335 del 1982, in quanto candidato non eletto e come tale impossibilitato a prestare servizio per i...

L’operatore di polizia che viene trasferito ai sensi dell’art. 53 DPR n. 335 del 1982, in quanto candidato non eletto e come tale impossibilitato a prestare servizio per i successivi tre anni nel territorio della circoscrizione elettorale, non può subire pregiudizi rispetto al requisito della vicinitas, ovvero deve scegliere la sede più vicina per le proprie esigenze. Tale principio è stato recentemente affermato dal Tar Abruzzo, Sez. distaccata di Pescara (sent. n. 25 del 2018). Con siffatta statuizione si è chiarito finalmente che il predetto trasferimento non può avere alcuna efficacia punitiva e come tale sarebbe erroneamente applicato se si facesse riferimento al mero parametro della distanza chilometrica dalla sede di appartenenza. Inoltre, rileva ancora il giudice, nessun vincolo sussiste in caso di appartenenza ad una specialità della Polizia di Stato, poiché il dipendente non deve subire pregiudizio nemmeno da tale circostanza, atteso che l’allontanamento temporaneo deve richiedere “il minor sacrificio possibile”, come a più riprese chiarito dalla giurisprudenza (Con. Stato n. 4531 del 2005). Una linea di principio da sempre sostenuta dal SAP e che nel caso di specie con la Segreteria Provinciale SAP di Pescara e lo Studio Legale Associalto A. Lauria ed E. Frotuna di Teramo è stato fatto valere positivamente anche in giudizio.

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