Sono giunti da più parti alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato numerosi quesiti riguardo la corretta applicazione dell’art.40 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 26 marzo 2001 nr.151, che riconosce al padre lavoratore la possibilità di fruire dei periodi di riposo per allattamento nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. Nello specifico, sono emerse discrepanze interpretative riguardo la corretta individuazione della nozione di lavoratrice dipendente, ossia se la norma faccia riferimento anche alla donna che svolga attività lavorativa in ambito familiare (c.d. casalinga) oppure esclusivamente alla lavoratrice autonoma o libero-professionista. In merito alla questione, nel corso degli anni, si sono succeduti autorevoli orientamenti giurisprudenziali, spesso però che si attestavano su posizioni divergenti. Recentemente, la questione è stata affrontata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la quale, con sentenza 28 dicembre 2022, nr.17, ha osservato che non vi sono ragioni per distinguere, sul piano qualitativo o quantitativo e con riferimento alla posizione genitoriale, il lavoro svolto nell’ambito domestico familiare da quello svolto dalla donna in via subordinata o in via autonoma, anche considerando che l’articolo 35 della Costituzione tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
Proprio in virtù della sentenza del Consiglio di Stato avevamo inviato una nota, lo scorso 16 febbraio, chiedendo specifiche disposizioni al fine sia di garantire l’applicazione estensiva dell’istituto dei riposi per allattamento secondo l’ampia interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, sia di fornire criteri di concessione del beneficio chiari e definiti così da evitarne un differente utilizzo, a seconda della “locale interpretazione”, da sede a sede. (nota disponibile in allegato)
Stante quanto sopra dichiarato quindi, i periodi di riposo in oggetto possono essere riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, comprendendo in questa categoria anche la donna che svolge attività in ambito familiare o sia affetta da infermità. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura della circolare di seguito allegata.
LA NOSTRA NOTA DEL 16 FEBBRAIO 2023
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
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