RICHIESTA ADEGUAMENTO COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA

RICHIESTA ADEGUAMENTO COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA

In data odierna abbiamo scritto all’INPS e al Dipartimento della P.S. per sollecitare ogni iniziativa utile ai fini dell’adeguamento, in termini pensionistici, del coefficiente di trasformazione in caso di...

In data odierna abbiamo scritto all’INPS e al Dipartimento della P.S. per sollecitare ogni iniziativa utile ai fini dell’adeguamento, in termini pensionistici, del coefficiente di trasformazione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia.

Com’è noto la decorrenza del trattamento pensionistico è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età anagrafica.

È altrettanto noto che i coefficienti di trasformazione, da ultimo aggiornati con il decreto 1° dicembre 2022 del Ministero del Lavoro per il biennio 2023-2024, applicabili ai lavoratori che sono andati in pensione dal 1° gennaio 2023, sono stabiliti in relazione all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione e possono essere calcolati anche in base alle frazioni di mese.

In tale contesto, le circolari Inps concernenti la determinazione del montante contributivo hanno specificato che “per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, o alla data di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione (o la data di morte)”.

Tuttavia, per i colleghi che accedono alla pensione di vecchiaia, nati nei primi quindici giorni del mese, si registra il mancato incremento del coefficiente di trasformazione, derivante dal mese aggiuntivo lavorato dopo il compimento dell’età anagrafica e calcolato per intero per approssimazione.

In altri termini, si dovrebbe applicare l’incremento di un dodicesimo alla differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore.

LA NOTA INVIATA ALL’INPS

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