Ci siamo già occupati l’anno passato, riprendendola nel SAP flash 42, della questione relativa al ricalcolo della pensione con applicazione della percentuale del 44% prevista dall’art. 54, comma 1 del d.p.r. n. 1092 del 1973.
Magicamente nel mese di ottobre riaffiorano dai vari sindacati istanze, domandine e richieste al solo fine di provare a coinvolgere i colleghi in un improbabile ricorso finalizzato solo a realizzare qualche iscrizione.
Innanzi tutto le sentenze favorevoli relative al riconoscimento dei beneficio di cui all’art. 54 del d.p.r. n. 1092 del 1973 riguardano il personale militare arruolato negli anni 1981-82-83. Per la Polizia di Stato tale condizione si realizza solo per gli arruolati nel disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza ossia per chi è entrato nell’amministrazione entro il 25 giugno 1982.
Pertanto SONO ESCLUSI tutti coloro che si sono arruolati successivamente e soprattutto non trova alcun riscontro il fatto che possano essere coinvolti tutti gli arruolati sino al 31.12.1995. Il motivo è molto semplice: per poter accedere al beneficio in parola si deve aver maturato almeno 15 anni di contributi nel sistema di calcolo retributivo e pertanto, tenuto conto anche delle maggiorazioni di servizio (anni figurativi), si può raggiungere tale requisito solo se arruolati prima del 1983.
Chi vi propone domande, domandine o istanze per il riconoscimento di un diritto che palesemente non può vedersi riconosciuto è incompetente o in mala fede ed espone i richiedenti ad eventuali spese di soccombenza qualora seguisse formale ricorso.
Inoltre il ricorso può essere promosso esclusivamente da chi ha un interesse legittimo ossia una situazione giuridica soggettiva da tutelare e ciò si realizza quando si ha già avuto accesso alla pensione o tutt’al più quando, una volta presentata istanza, la prefettura ha effettuato i calcoli non tenendo in considerazione tale beneficio. In questo caso i provvedimenti da impugnare sono il modello PA04 e il relativo foglio di calcolo.
Il personale in servizio, dunque, non può e non deve fare alcunché, per lo meno sino a quando non sarà titolare di un interesse legittimo come sopra specificato.
Questi spunti di riflessione vengono offerti al fine di far comprendere agli interessati chi cerca di tutelare seriamente le relative posizioni e chi, ingenerando confusione, invece tenta solo di carpirne la buona fede.
L’INPS ha già risposto negativamente a coloro che hanno presentato istanza e pertanto, come anticipato nel SAP flash 42, il SAP sta valutando con alcuni studi legali la possibilità di proporre ricorso per i propri associati atteso che alcune sentenze recenti non sono risultate favorevoli.
Per chi desidera approfondire l’argomento alleghiamo il nostro comunicato del febbraio 2017 con riserva di comunicarvi quanto prima l’eventuale possibilità di proporre ricorso…. anche se non sarà nel mese di ottobre.
LA SEGRETERIA GENERALE
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