Associazione per delinquere finalizzata
allo sfruttamento della prostituzione (articolo 3)
Per contrastare le organizzazioni finalizzate al compimento dei reati di prostituzione minorile e di induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, e' previsto un inasprimento delle pene per questo tipo di associazione a delinquere, stabilite nella reclusione da 4 a 8 anni per i promotori e organizzatori dell'associazione e da 2 a 6 anni per i partecipanti.
Norme finanziarie e abrogazioni (articolo 4)
Clausola di invarianza di oneri per la finanza pubblica in riferimento alle procedure di rimpatrio dei minori non accompagnati previste all'articolo 2, comma 2. Abrogato l'articolo 5 della legge Merlin (legge 75/1958), superato dalla previsione del nuovo reato introdotta dall'articolo 1 del provvedimento.
Prostituzione minorile (articolo 2, comma 1)
Viene sostituito l'articolo 600-bis. Punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 15mila a 150mila euro chi recluta o induce alla prostituzione minori o ne trae profitto, anche nelle forme di favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione o controllo della prostituzione di minori. E' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 1.500 a 6mila euro chi compie atti sessuali con minori in cambio di denaro o di qualunque utilita', anche non economica, anche solo se promessi. Se il minore ha meno di 16 anni la pena e' aumentata da un terzo alla meta' e le circostanze attenuanti non possono essere equivalenti o prevalenti rispetto al prescritto aumento della pena. Se l'autore dei fatti e' un minore, la pena e' ridotta da un terzo a due terzi.
Reato di prostituzione in luogo pubblico
o aperto al pubblico (articolo 1)
Viene introdotto il reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico. Vietato, dunque, prostituirsi in strade, parchi, aperta campagna o in luoghi aperti al pubblico come locali pubblici o posti accessibili al pubblico. Previsto l'arresto da 5 a 15 giorni, con ammenda da 200 a 3mila euro. Pene identiche per i clienti delle lucciole, perche', spiega il provvedimento, non puo' essere ammesso un distinto trattamento tra chi esercita la prostituzione e chi se ne avvale.
Rimpatrio di minori (articolo 2, comma 2)
Nuove misure in materia di rimpatrio di minori stranieri non accompagnati, presenti nel territorio dello Stato, finalizzato al ricongiungimento del minore alla propria famiglia. Un regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri o di ministro delegato, sentite le strutture governative delegate dal presidente del Consiglio nella materia della famiglia, con il concerto dei ministri del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, degli Affari esteri, dell'Interno, della Giustizia e per le Politiche europee, sono previste procedure semplificate e accelerate per favorire, nel suo interesse, il rimpatrio del minore nel paese d'origine, garantendo il principio dell'unita' familiare e con l'assistenza necessaria ad assicurare la massima protezione del minore.
(Fonte: www.ilsole24ore.com)
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