Per essere lavoratori fino in fondo, innalzano l’età pensionbabile

Per essere lavoratori fino in fondo, innalzano l’età pensionbabile

L’età pensionabile delle Forze di Polizia presto verrà aumentata. E la pensione di anzianità che aveva caratterizzato il Contratto firmato con lo Stato, sarà un vago ricordo… Prima di...
L’età pensionabile delle Forze di Polizia presto verrà aumentata.
E la pensione di anzianità che aveva caratterizzato il Contratto firmato con lo Stato, sarà un vago ricordo…
Prima di entrare nel merito, facciamo il punto sulla situazione generale.
La Legge Finanziaria 2008 procede nel suo iter parlamentare senza nessun rilievo per le esigenze delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. Neppure un euro per il rinnovo del Contratto, per la specificità e per il Riordino delle carriere.
Parallelamente, la Camera dei Deputati, con un lento ma incessante incedere parlamentare, sta approvando la Riforma delle pensioni.
Quella Riforma che il Governo ha concordato con CGIL-CISL-UIL.
Quel provvedimento, cioè, che vorrebbe abbassare l’età pensionabile dei lavoratori dipendenti del settore privato ed elevare quella delle Forze di Polizia.
Nella precedente legislatura eravamo stati esclusi dalla Riforma del Ministro Maroni.
E il nostro ordinamento pensionistico era rimasto quello della Riforma Dini del 1997.
Adesso lo scenario cambia. Con una delega legislativa, da mettere in campo entro un anno, verranno aumentati i limiti del pensionamento di anzianità.
Da 53 anni fino ad un’eta indefinita dal legislatore delegante.
Il Governo avrà così la piena disponibilità della materia e, magari, verranno introdotti meccanismi proibitivi.
La sinistra al Governo, e i Sindacati confederali della Polizia, potranno così essere pienamente soddisfatti di aver realizzato quel fine che da tanto tempo perseguono: per essere “lavoratori” fino in fondo…
In realtà, solo le Polizie civili rischiano grosso.
Per i militari, la Commissione Difesa pone paletti ben precisi all’azione di Governo. La Commissione Interni, guidata dall’On.le Violante, ben si è guardata dal sostenere l’idea che, proprio sulla base dell’art.3 della Costituzione, non si possono porre le basi per un egualitarismo tra il settore privato e quello disagiato del servizio di Polizia.
Questo principio si chiama self discrimination.
La Commissione I, invece, non ha avanzato alcun rilievo.
Il provvedimento è certamente destinato ad essere approvato.
E salvo sorprese, entro 12 mesi, verrà aumentata l’età pensionabile delle Polizie civili e forse anche di quelle dei militari.
E tutto questo con l’Accordo e il sostegno dei Sindacati Confederali. Almeno i poliziotti, quelli che per il 70% dei casi aderiscono a CISL-CGIL-UIL, sapranno bene chi ringraziare…
Se tutto ciò non fosse drammaticamente vero, probabilmente questa recensione potrebbe essere annoverata tra quelle del conflitto tra SAP e Cartello. Ma anche questo, oramai, fa parte del nostro destino. Ad ognuno le più appropriate considerazioni…
Nell’ordine, pubblichiamo la norma delega, il parere della Commissione Difesa e infine il parere “pilatesco” della Commissione competente per le Forze di Polizia.
A questo punto possiamo solo dire: elezioni subito!!!!!

Camera dei deputati

DISEGNO DI LEGGE

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale
Presentato il 23 ottobre 2007

Art.1

6. Il Governo, allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo
dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2,
commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335
, nonchè agli altri regimi e
alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il personale di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195,
di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi
dirigenti, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi, tenendo conto delle obiettive
peculiarità ed esigenze dei settori di attività.

IV Commissione – Mercoledì 21 novembre 2007

Allegato

Norme di attuazione del Protocollo 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività
per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia
di lavoro e previdenza sociale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato il disegno di legge , recante «Norme di attuazione del Protocollo
del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità
e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza
sociale»;
premesso che l’articolo 1, comma 6, reca una delega al Governo per adottare
entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente disegno di legge, uno
o più decreti legislativi, finalizzati a estendere l’obiettivo dell’elevazione
dell’età media di accesso dei lavoratori alla pensione, compreso il personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate e i relativi dirigenti;

considerato che tale delega potrebbe avere ripercussioni negative
sull’organizzazione delle Forze armate, in considerazione della peculiare normativa
che disciplina lo stato, l’avanzamento e il collocamento a riposo del personale
militare;
ravvisata pertanto la necessità, con riferimento al personale militare,
da un lato, di prevedere un periodo più ampio per l’esercizio della delega, non inferiore a 24 mesi, e, dall’altro lato, di introdurre in quest’ultima principi e criteri direttivi che dispongano un graduale innalzamento dell’età pensionabile, collegandolo alla previsione di misure che consentano l’eliminazione delle eccedenze, anche attraverso il transito del personale in esubero presso altre amministrazioni pubbliche;
ritenuto che gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega, in relazione al personale militare, debbano essere opportunamente definiti previa consultazione dei rappresentanti del COCER-interforze;
considerato infine che, nel quadro della definizione dei benefici
previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto di cui all’articolo 6,
potrebbe essere valutata l’opportunità di affrontare anche il tema
della previsione di analoghi benefici al personale militare,
incorporando nel testo le disposizioni della proposta di legge C. 2753 Pinotti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all’articolo 1, comma 6, con riferimento al personale militare, sia previsto,
un periodo più ampio per l’esercizio della delega, non inferiore a 24 mesi,
introducendo in quest’ultima principi e criteri direttivi che dispongano un
graduale innalzamento dell’età pensionabile, collegandolo alla previsione di misure
che prevedano l’eliminazione delle eccedenze, anche attraverso il transito
del personale in esubero presso altre amministrazioni pubbliche;
all’articolo 31, sia previsto che gli schemi dei decreti legislativi attuativi
della delega di cui all’articolo 1, comma 6, in relazione al personale militare,
siano deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, previa consultazione
dei rappresentanti del COCER-interforze;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l’opportunità di disciplinare, nel quadro della definizione
dei benefici ai lavoratori esposti all’amianto di cui all’articolo 6, anche il
tema della previsione di analoghi benefici al personale militare, incorporando nel
testo le disposizioni della proposta di legge C. 2753 Pinotti.

I Commissione – Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
Giovedì 22 novembre 2007

ALLEGATO

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme
in materia di lavoro e previdenza sociale .

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge , recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»,
rilevato che il provvedimento reca norme che riguardano prevalentemente le materie «previdenza sociale» e «ordinamento civile», che le lettere o) ed l) dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, attribuiscono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
considerato che il provvedimento interviene altresì con alcune disposizioni nella materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato, inoltre, che il disegno di legge in esame, seppur in maniera meno rilevante, interviene con alcune disposizioni di principio nella materia «tutela e sicurezza del lavoro» che, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra nell’ambito delle materie a legislazione concorrente tra Stato e regioni,
considerato che il provvedimento, soprattutto nelle parti relative al sostegno al reddito e alle politiche per l’occupazione dei soggetti più svantaggiati sul mercato del lavoro, attiene anche alla materia relativa alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», riconducibile alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,
rilevato che l’articolo 28, comma 1, lettera h), reca tra i principi e criteri direttivi della delega legislativa sul riordino della normativa in materia di occupazione femminile la previsione per cui l’accesso ed il rientro nel mercato del lavoro delle donne debbano essere favoriti anche attraverso interventi di formazione professionale mirata,
osservando in proposito che, come affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, la materia della formazione professionale è rimessa ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione alla competenza legislativa residuale delle regioni,
rilevato che l’articolo 30, comma 3, è volto in particolare ad introdurre il comma 9 all’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il quale si prevedono interventi riferiti ad imprese che operano nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, stabilendo che esse abbiano titolo preferenziale per l’esercizio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti,
considerato al riguardo che la materia «porti e aeroporti civili» è attribuita dal comma terzo dell’articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni e che pertanto in tale materia la potestà legislativa dello Stato è limitata alla determinazione dei principi fondamentali, mentre la potestà regolamentare spetta alle regioni ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 117,
rilevato altresì che l’articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998 conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all’articolo 28, comma 1, lettera h), sia soppresso il riferimento ad azioni
ed interventi in materia di formazione professionale;
all’articolo 30 siano soppressi la lettera c) del comma 3 ed il comma 4.

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