Ci giungono numerose richieste per sapere se sono fondate le notizie che stanno circolando in questi giorni relativamente alla possibilità di vedersi riconosciuto un calcolo più favorevole delle aliquote di rendimento sulla base pensionabile per gli arruolati negli anni 1981, 1982 e 1983.
La questione nasce da un ricorso proposto da un ex-appartenente all’Arma dei Carabinieri che si è visto ricalcolare la percentuale da applicare sulla base pensionabile in modo più vantaggioso rispetto a quella precedentemente determinata dall’INPS.
Proviamo a fare un po’ di chiarezza.
Innanzi tutto va subito precisato che l’eventuale ricalcolo delle aliquote di rendimento riguarda solo le pensioni determinate con sistema misto e pertanto quelle di chi non ha maturato 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.
Non sono quindi coinvolte le pensioni definite con sistema retributivo ovvero chi può vantare più di 18 anni di contributi al ‘95.
Nel calcolo del periodo contributivo ricordiamo che oltre all’effettivo servizio vanno sempre considerate anche le maggiorazioni dei servizi di cui all’art. 5 del d.lgs n 165/97 che comportano un aumento figurativo di un 1 anno ulteriore ogni 5 di servizio.
Valorizzazioni maggiori sono previste anche per servizi in sede disagiata di frontiera terrestre, di imbarco o aeronavigazione.
L’aliquota di rendimento serve per determinare la parte di pensione calcolata con metodo retributivo ed è un valore che aumenta in relazione alla effettiva contribuzione. Nel caso della pensione con sistema misto l’aliquota di rendimento serve per individuare la parte di pensione maturata sino al 31.12.1995 ed in questo caso la pensione si compone di due quote: A e B.
– quota A: va calcolata applicando sulla retribuzione pensionabile l’aliquota di rendimento maturata sino al 31.12.1992
– quota B: va calcolata applicando sulla media delle ultime retribuzioni (minimo 10 anni ) l’aliquota di rendimento maturata dal 01.01.1993 al 31.12.1995.
Le aliquote di rendimento si determinano in due modi diversi a seconda della data di assunzione.
1) Per gli arruolati sino al 25 giugno 1982 nel disciolto corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza quindi con status militare:
> per i primi 20 anni di contributi si matura il 44%, successivamente il 3.6% per ogni anno ulteriore sino al 1997, dopodiché l’aliquota passa al 2% per anno
2) Per chi invece è stato assunto dopo il 25 giugno 1982 come appartenente alla Polizia di Stato quindi in amministrazione civile con ordinamento speciale si matura:
> per i primi 15 anni il 35% dopodiché l’ 1.8% per ogni anno successivo.
Va precisato che in molti hanno erroneamente ritenuto che il vantaggio derivante dal ricorso proposto dall’ex-appartenente all’Arma dei Carabinieri riguardi il metodo utilizzato per determinare l’aliquota di rendimento. In realtà fino al raggiungimento dei 20 anni di contributi l’aliquota di rendimento si matura esattamente nello stesso modo a prescindere dalla data di arruolamento. Le differenze riguardano solo i periodi successivi ai primi 20 anni. Basta semplicemente effettuare una verifica sulla aliquota per lo status civile per accorgersi che se con 15 anni si matura il 35% , mancandone 5 per il raggiungere i 20 anni all’ 1.8%, significa il 9%. Pertanto 35% (per i primi 15 anni)+ 9%(per i successivi 5 anni)= 44% al pari del personale militare. E’ quindi di tutta evidenza che i vantaggi sulla aliquota di rendimento tra lo status da militare e quello civile iniziano dopo i primi 20.
Premesso quanto sopra, la direttiva dell’INPS emanata a seguito del ricorso dell’ex-appartenete all’Arma dei Carabinieri comporta un vantaggio sulla aliquota di rendimento non in funzione del metodo di calcolo utilizzato, bensì, invece, in relazione ad una specifica norma relativa al trattamento di quiescenza per il personale militare prevista dall’art 54 del DPR 1092/1973 che testualmente recita ” La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti di servizio utili è pari al 44 per cento della base pensionabile…”.
Ne deriva che avendo maturato più di 15 anni di servizio utile al 31.12.1995, pur non avendo raggiunto i 20 anni di contribuzione, si ha comunque diritto a vedersi riconosciuto il 44% di aliquota di rendimento sulla base pensionabile per il calcolo della parte di pensione determinata con sistema retributivo.
E’ da ritenersi che questa ipotesi possa valere solo nei confronti di chi può godere dello status di militare ai fini della previdenza e pertanto chi è stato arruolato come Guardia di Pubblica Sicurezza ovvero con assunzione prima del 25 giugno 1982.
Il SAP ha provveduto a scrivere al Direttore Generale INPS al fine di chiedere l’applicazione di tale norma ed il ricalcolo delle pensioni già in essere.
Il personale in quiescenza che dovesse riscontrare una pensione liquidata con sistema misto che non tenga conto di tale norma potrà contattare le Segreterie Provinciali SAP per effettuare le necessarie verifiche e se dovesse essere riscontrato un effettivo danno sulla pensione, ipotizzabile sino a circa 250.00 euro lordi, attraverso il SAP pensionati si provvederà ad individuare tutte le forme di tutela necessarie.
Scarica il volantino in pdf La nostra lettera al Presidente INPS Boeri
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