Il cosiddetto “Pacchetto Sicurezza” approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 maggio, svoltosi a Napoli, è costituito da sei provvedimenti: un decreto legge e un disegno di legge che riportatiamo di seguito, in materia di sicurezza, a cui si aggiungono tre decreti legislativi correttivi sui ricongiungimenti familiari degli stranieri, sul riconoscimento dello status di rifugiato e in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari nonché un disegno di legge sulla banca dati nazionale del DNA.
Articolo 1
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 235 del codice penale è sostituito dal seguente:
<<Articolo 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato).
Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni >>;
b) l’articolo 312 del codice penale è sostituito dal seguente:
<< Articolo 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato).
Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di stato dell’Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.>>
c) all’articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola « cinque », è sostituita dalla parola « sei »;
2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
« Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope »;
3) al terzo comma, le parole: « anni dodici » sono sostituite dalle seguenti: « anni quindici »;
d) all’articolo 590, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
« Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto di cui al terzo comma è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni »;
e) all’art. 4, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 dopo le parole: “derivi una malattia di durata superiore a venti giorni”, sono aggiunte le seguenti:”nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all’art. 590, quarto comma”.
f) dopo l’articolo 590 e inserito il seguente:
« Articolo 590-bis. – (Computo delle circostanze).
Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all’articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti »;
g) dopo il numero 11 dell’articolo 61 del codice penale è inserito il seguente:
“11bis) Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.”.
Articolo 2
(Modifiche al codice di procedura penale ed alle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale )
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 449, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il pubblico ministero, quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l’imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall’arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini »;
b) al comma 5 dell’art. 449, le parole: «il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio ha reso confessione», sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio ha reso confessione»;
c) al comma 1 dell’art. 450, le parole: «se ritiene di procedere a giudizio direttissimo», sono sostituite dalle seguenti: «quando procede a giudizio direttissimo»;
d) al comma 1 dell’art. 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;
e) all’articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1- bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all’articolo 454, comma 1, e, comunque, entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame »;
f) all’articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1- bis. Nei casi di cui all’articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza »;
g) all’articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
h) all’articolo 602, il comma 2 è abrogato;
i) all’articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: « della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: « , nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis e 624-bis, 628 del codice penale ».
Articolo 3
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l’arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «l’arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l’arresto fino a sei mesi», sono sostituite dalle seguenti: «l’arresto da tre mesi ad un anno» ed è aggiunto il seguente periodo: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240 , comma 2 , del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. In quest’ultimo caso, è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni e dal momento dell’accertamento del reato, l’organo accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per sessanta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 14, in quanto compatibile. Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere affidato in custodia al trasgressore. Avverso il fermo amministrativo provvisorio è ammesso il reclamo al tribunale. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis. In caso di circolazione durante il periodo di fermo amministrativo provvisorio si applicano le sanzioni di cui all’articolo 214; »
c) dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente:
«2- quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro o il fermo amministrativo ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. »
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)»;
e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono», sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato».
2. Al comma 1 dell’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno».
3. All’articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All’articolo 222, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il fatto di cui al periodo precedente è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente».
Articolo 4
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 12, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. ».
Articolo 5
(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale).
1. L’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 54. – (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). – 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un’apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3 del presente articolo nonché dall’articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell’interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».
Articolo 6
(Collaborazione della polizia municipale nell’ambito
dei piani coordinati di controllo del territorio).
1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l’immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell’attività investigativa..
Articolo 7
(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno).
1. All’articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti operanti»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all’inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.»
Articolo 8
(Centri di identificazione ed espulsione)
Le parole “centro di permanenza temporanea”, ovvero “centro di permanenza temporanea ed assistenza” sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle parole “centro di identificazione ed espulsione” quale nuova denominazione delle medesime strutture.
Articolo 9
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
« Art.2.
1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4. »
b) all’articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: “Il procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti: “, il procuratore distrettuale in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”;
c) all’articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo comma, dopo le parole: “A richiesta del procuratore della Repubblica,” sono inserite le seguenti: “del procuratore distrettuale in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,”;
2) al sesto comma, dopo le parole; “su richiesta del procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti: “, del procuratore distrettuale in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,”;
3) al settimo comma, dopo le parole; “su richiesta del procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti: “, del procuratore distrettuale in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,”;
d) all’articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al settimo comma, dopo le parole; “su richiesta del procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti: “, del procuratore distrettuale in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,”.
e) all’articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: “il procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti: “, il procuratore distrettuale in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”;
2) al comma 5, dopo le parole: “il procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti: “, il procuratore distrettuale in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”;
f) all’articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole “su richiesta del procuratore della Repubblica ” sono inserite le seguenti “, del procuratore distrettuale in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”;
Articolo 10
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
1. Dopo l’articolo 110 bis è inserito il seguente:
«Art.110-ter. (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione)
1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 110-bis. .»
Articolo 11
(Modifiche all’art. 260 del codice di procedura penale)
1.All’articolo 260 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
“3-bis. L’autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell’organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica ovvero quando, anche all’esito di accertamenti compiuti ai sensi dell’articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L’autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.
“3-ter. Nei casi di sequestro nei confronti di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell’autorità giudiziaria. E’ fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari”.
Art. 12.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
……………………………………………………………………………..
Il testo che segue è quello del disegno di legge
Articolo1
(Modifiche al codice penale)
1. All’articolo 61 del codice penale è apportata la seguente modificazione:
a) al comma 1 il numero 5 è sostituito dal seguente:
<< 5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.>>
Articolo 2
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. All’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando i reati di cui all’articolo 527 codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958 n. 75 sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».
Articolo. 3
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.».
Articolo 4
(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento)
1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell’articolo 635 del codice penale, è inserito il seguente:
«3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;».
2. Dopo il secondo comma dell’art 635 del codice penale, è inserito il seguente:
” Per i reati di cui all’articolo 635, secondo comma, del codice penale, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.”
Articolo 5
(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)
1. Al secondo comma dell’articolo 639 del codice penale, dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».
Articolo 6
(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)
1. All’articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;
c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».
Articolo 7
(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)
1. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.
3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 8
(Contrasto nell’impiego dei minori nell’accattonaggio)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 600-septies è inserito il seguente:
«Art. 600-octies. – (Impiego di minori nell’accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;
b) dopo l’articolo 602 è inserito il seguente:
«Art. 602-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;
c) l’articolo 671 è abrogato.
Articolo 9
( Ingresso illegale nel territorio dello Stato)
1. Dopo l’art. 12 del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 è inserito il seguente:
” art. 12-bis ( Ingresso illegale nel territorio dello Stato)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizione del presente Testo Unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Per il reato previsto al comma 1 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con il rito direttissimo.
3. Il Giudice nel pronunciare la sentenza di condanna ordina l’espulsione dello straniero.”.
Articolo 10
(Estensione dell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575)
1.All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
“La medesima legge si applica altresì in relazione i reati di cui all’art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché a quelli indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Articolo 11
(Confisca di beni di provenienza illecita)
1. All’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente:
“Con l’applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.”.
Articolo 12
(Misure di prevenzione)
1. All’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente:
“Le misure di prevenzione personali e patrimoniali si applicano congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del soggetto proposto per l’applicazione delle misure di prevenzione.”.
Articolo 13
(Sequestri)
1. L’articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
“Il sequestro disposto ai sensi degli articoli precedenti è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;
b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l’apprensione materiale; in tal caso, gli effetti retroagiscono al momento della trascrizione;
c) sulle aziende, con l’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Repubblica.
Articolo 14
(Custodia di beni mobili registrati)
1. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:
“3 bis. “I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
3-ter. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.”.
Articolo 15
(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)
1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, l’assegnazione dei beni di cui all’art. 2-decies della legge 31 maggio 1965, n.575, confiscate alle organizzazioni criminali mafiose è adottata dal Prefetto della provincia in cui insiste il bene.
Articolo 16
( Modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228)
1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
” 1.bis L’iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.”.
Articolo 17
(Modifiche alla legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione del decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144)
1. All’articolo 7, della legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione del decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“6. Chi è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento d’identità di colui che chiede la prestazione. Se questi è straniero, deve essere acquisita pure la copia del suo titolo di soggiorno; qualora la copia di tale documento di soggiorno non sia disponibile, il servizio erogato deve essere segnalato entro 12 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente. Le copie dei suddetti documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza. L’inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell’autorizzazione.”.
Articolo 18
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’ articolo 5, comma 5-bis, le parole “per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,” sono sostituite dalle seguenti: “per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,”;
b) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
” La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia reso disponibile un suo documento identificativo utile all’espatrio in originale, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.”.
Articolo 19
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art.18 comma 1 lett. b) pari a…. Euro …si provvede…
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