Art. 18: viene introdotta una particolare forma di aspettativa per i dipendenti pubblici, concedibile dall’amministrazione di appartenenza anche per avviare attivita’ professionali e imprenditoriali. Il periodo – durante il quale non verranno versati assegni – ha una durata massima di 12 mesi.
Art. 23: delega il Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi in materia di congedi, aspettativa e permessi, sulla base di criteri e principi direttivi diretti – in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione delle modalita’ di fruizione – ad un formale e sostanziale coordinamento dell’attuale panorama normativo, al fine di garantire l’applicazione certa e uniforme della relativa disciplina.
Art. 24: modifiche alla disciplina in materia di permessi ex l. 104/92, dalla quale viene espunto il requisito della convivenza, originariamente previsto dalla predetta legge (art. 33, co. 3). Possono ora fruirne il coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita’ abbia compiuto i 65 anni di eta’ oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Nell’originaria formulazione la possibilita’ di fruizione dei permessi in parola da parte di parenti o affini entro il terzo grado non era legata alle circostanze appena indicate.
Subisce una modifica sostanziale, l’art. 42, co. 2, del d.lgs. 151/2001: successivamente al compimento del terzo anno di eta’ del bambino con handicap in situazione di gravita’, il diritto a fruire dei permessi di cui all’art. 33, co. 3, della l. 104/92, e’ riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’arco del mese; nella precedente formulazione il diritto ai permessi e’ alternativo, potendo riconoscersi o alla lavoratrice madre o al lavoratore padre. Cio’ significa che entrambi i genitori potranno essere titolari di tale diritto, seppur con fruizione alternativa, si’ da garantire una maggiore flessibilita’ di tale beneficio.
Viene inoltre soppresso l’intero comma 3 dell’art. 42 del d. lgs. 151/2001: e’ eliminata la differenziazione di disciplina esistente tra genitori con figlio con handicap in situazione di gravita’ di eta’ superiore a 3 anni e figlio maggiorenne; in tale ultima ipotesi la disposizione che il Parlamento ha soppresso subordinava il diritto alla fruizione dei permessi alla convivenza o, in assenza di convivenza, alla circostanza che l’assistenza al figlio fosse continuativa ed esclusiva.
Art. 26: introduce la possibilita’, anche per il personale del comparto sicurezza e difesa, di essere destinatario di incarichi di funzioni dirigenziali, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dall’art. 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001. Il personale a cui sono conferiti i suddetti incarichi e’ collocato in aspettativa senza assegni.
Art. 28: fissazione – per particolari discipline indicate nel bando di concorso – di un limite massimo e minimo di eta’ per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 29: introduce profonde modifiche al dPR 337/82, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita’ tecnico-scientifica o tecnica. Puo’ ora concorrere al concorso per vice revisore tecnico e vice perito tecnico anche il personale proveniente da profili professionali non omogenei rispetto a quelli per cui concorre. Potendo concorrere per piu’ profili professionali, sganciati da quelli di provenienza, vengono meno tutte le note problematiche (vedi da ultimo il concorso a 266 posti per v. perito tecnico) legate ai concorsi per il personale tecnico e che hanno prodotto innumerevoli contenziosi tutt’ora pendenti con l’Amministrazione. Anche questo e’ un risultato SAP! Dopo aver chiesto formalmente un incontro al Dipartimento volto alla risoluzione delle problematiche legate ai concorsi interni per il personale del ruolo tecnico, abbiamo intrapreso – CON SUCCESSO – la via legislativa.
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