PROVA BANCA DATI DNA ESTERA
(AGI) – Roma – La prova del Dna, il cui profilo e' gia' presente in una banca dati di un Paese straniero, e' valida ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo.Lo si evince da una sentenza della Cassazione che ha confermato l'esecuzione del mandato d'arresto europeo nei confronti di un cittadino italiano, richiesto dall'autorita' giudiziaria austriaca perche' accusato di un furto con scasso in un'azienda chimica. Ad incastrare l'uomo, come rilevato dalla Corte d'appello di Bari, il cui verdetto e' stato confermato dai giudici di 'Palazzaccio', erano state le tracce di Dna rilevate su un cacciavite ritrovato sul luogo del delitto, che erano gia' state inserite dalla Germania, dove l'italiano era stato detenuto nel 2007, in una banca dati.Per la difesa dell'uomo, come rilevato nel ricorso presentato a piazza Cavour, “le modalita' della raccolta della prova del Dna sono in contrasto con i principi costituzionali, non potendo essere utilizzate informazioni della banca dati dna di altra nazione non prevista dal nostro ordinamento per essere contraria alla liberta' individuale e al diritto di difesa”.Di tutt'altro parere i giudici della sezione feriale penale della Suprema Corte, secondo i quali il ricorso e' infondato: “la mancanza di una espressa previsione nel nostro ordinamento di una norma che stabilisca 'casi' e 'modalita' per i prelievi 'ematici coattivi' per svolgere gli accertamenti Dna – si legge nella sentenza n.34294 – non esclude il prelievo di altri reperti biologici, con modalita' non invasive e non lesive della liberta' personale” e la “disciplina processuale di altro Stato non integra la lesione di diritti fondamentali anche preveda prelievi biologici per l'esame del Dna con modalita' diverse da quelle stabilite nel nostro ordinamento”.L'acquisizione di reperti per l'esame del Dna, dunque, “non vulnera – sottolinea la Cassazione – diritti fondamentali” e “non integra un divieto di consegna”. Peraltro, “la circostanza che l'informazione relativa al Dna”, in questo caso, “risulti gia' inserita in una 'banca dati' di altro Stato ne legittima l'acquisizione come prova nell'ambito di attivita' di collaborazione di polizia o giudiziaria e l'utilizzo, senza che possa avere rilievo l'accesso o meno delle autorita' italiane a tale 'banca dati' estera”.
(AGI) Oll 271433 AGO 08
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