Mandato arresto europeo, Sentenza della Cassazione

Mandato arresto europeo, Sentenza della Cassazione

ARRESTO EUROPEO, VALE PROVA BANCA DATI DNA ESTERA (AGI) – Roma – La prova del Dna, il cui profilo e&#39 gia&#39 presente in una banca dati di un Paese...
ARRESTO EUROPEO, VALE
PROVA BANCA DATI DNA ESTERA

(AGI) – Roma – La prova del Dna, il cui profilo e&#39 gia&#39 presente in una banca dati di un Paese straniero, e&#39 valida ai fini dell&#39esecuzione di un mandato d&#39arresto europeo.Lo si evince da una sentenza della Cassazione che ha confermato l&#39esecuzione del mandato d&#39arresto europeo nei confronti di un cittadino italiano, richiesto dall&#39autorita&#39 giudiziaria austriaca perche&#39 accusato di un furto con scasso in un&#39azienda chimica. Ad incastrare l&#39uomo, come rilevato dalla Corte d&#39appello di Bari, il cui verdetto e&#39 stato confermato dai giudici di &#39Palazzaccio&#39, erano state le tracce di Dna rilevate su un cacciavite ritrovato sul luogo del delitto, che erano gia&#39 state inserite dalla Germania, dove l&#39italiano era stato detenuto nel 2007, in una banca dati.Per la difesa dell&#39uomo, come rilevato nel ricorso presentato a piazza Cavour, “le modalita&#39 della raccolta della prova del Dna sono in contrasto con i principi costituzionali, non potendo essere utilizzate informazioni della banca dati dna di altra nazione non prevista dal nostro ordinamento per essere contraria alla liberta&#39 individuale e al diritto di difesa”.Di tutt&#39altro parere i giudici della sezione feriale penale della Suprema Corte, secondo i quali il ricorso e&#39 infondato: “la mancanza di una espressa previsione nel nostro ordinamento di una norma che stabilisca &#39casi&#39 e &#39modalita&#39 per i prelievi &#39ematici coattivi&#39 per svolgere gli accertamenti Dna – si legge nella sentenza n.34294 – non esclude il prelievo di altri reperti biologici, con modalita&#39 non invasive e non lesive della liberta&#39 personale” e la “disciplina processuale di altro Stato non integra la lesione di diritti fondamentali anche preveda prelievi biologici per l&#39esame del Dna con modalita&#39 diverse da quelle stabilite nel nostro ordinamento”.L&#39acquisizione di reperti per l&#39esame del Dna, dunque, “non vulnera – sottolinea la Cassazione – diritti fondamentali” e “non integra un divieto di consegna”. Peraltro, “la circostanza che l&#39informazione relativa al Dna”, in questo caso, “risulti gia&#39 inserita in una &#39banca dati&#39 di altro Stato ne legittima l&#39acquisizione come prova nell&#39ambito di attivita&#39 di collaborazione di polizia o giudiziaria e l&#39utilizzo, senza che possa avere rilievo l&#39accesso o meno delle autorita&#39 italiane a tale &#39banca dati&#39 estera”.
(AGI) Oll 271433 AGO 08

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