La bozza del testo di decreto (disponibile attraverso il link sottostante), che dev'essere adesso emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, modifica in primo luogo l'articolo 1-bis dell'articolo 71 della legge 133/2008, che fino ad oggi recitava: “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attivita' operative ed addestrative”.
Adesso il testo recita: “A decorrere dall'anno 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale”.
Pertanto, come abbiamo sempre detto, si sana definitivamente la situazione delle penalizzazioni stipendiali legate alle assenze per malattia. Per il 2008, come si ricordera', la situazione e' stata risolta nell'ambito dell'accordo raggiunto per la coda contrattuale.
Le novita' non finiscono qui. Il comma 2 dell'articolo 71 oggi recita: “Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”.
Adesso a questo comma sono state aggiunte, dopo le parole “mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”, le seguenti: “o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.
Importantissima, inoltre, la soppressione del secondo periodo del comma 3: “L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi”.
In pratica, le visite mediche di controllo torneranno a svolgersi nella fasce orarie tradizionali, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Infine, viene abrogato il comma 5, che cosi' recitava: “Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Vengono cosi' risolti i problemi legati alla distribuzione del Fondo e accoglie le richieste del SAP e dei sindacati di Polizia, cosi' come abbiamo scritto nel comunicato stampa congiunto del 25 giugno scorso.
La bozza del decreto
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