Recentemente abbiamo sottoposto all’Amministrazione un quesito riguardante l’applicazione del principio di alternanza tra caregiver familiari di persone con disabilità grave, alla luce delle recenti modifiche normative che hanno superato il criterio del “referente unico dell’assistenza”, anche sulla base dei chiarimenti forniti dall’INPS. In particolare, è stato chiesto come debbano essere modulati gli ulteriori benefici riconosciuti ai caregiver – quali l’esonero dal lavoro notturno e il trasferimento alla sede più vicina – quando più referenti assistenziali intendano avvalersene in modo alternato.
L’Amministrazione, in via preliminare, richiama il principio secondo cui a un soggetto bisognoso di assistenza può corrispondere una sola assenza giustificata al giorno: ciò significa che la fruizione, in una determinata giornata, di un qualsiasi beneficio con finalità assistenziali esclude la possibilità di utilizzare, nello stesso giorno, ulteriori benefici della stessa natura.
Su tale base, viene operata una distinzione tra benefici accessori frazionabili, che seguono la fruizione del beneficio principale (come l’esonero dal turno notturno, richiedibile di volta in volta dal caregiver che presta l’assistenza effettiva), e benefici accessori infrazionabili, i quali incidono stabilmente sulla posizione lavorativa e pertanto non possono essere ripartiti tra più caregiver (come il trasferimento alla sede più vicina).
Per questi benefici “indivisibili”, l’Amministrazione ritiene che debbano essere attribuiti a un unico caregiver, al fine di garantire continuità nell’assistenza alla persona fragile e di non compromettere l’organizzazione del lavoro.
Infine, viene ribadito che il d.lgs. 105/2022 – che interviene esclusivamente sui permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/1992 – non ha modificato l’art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. 151/2001. Pertanto, il congedo straordinario continua a poter essere attribuito a un solo dipendente.
