L’articolo 5 del decreto legge n. 111 ha introdotto specifici istituti a favore dei lavoratori dipendenti per il periodo di durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Nello specifico il dipendente per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio può svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile e solo laddove il lavoro agile non fosse possibile può astenersi dal lavoro. Per i suddetti periodi di congedo viene riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 151 del 2001. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Per i giorni in cui un genitore fruisce di uno dei suddetti istituti ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure. I suddetti benefici possono essere riconosciuti per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020. In allegato la disposizione normativa e la relativa circolare dell’INPS.
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