Intercettazioni, i brogliacci non bastano piu&#39 ?

Intercettazioni, i brogliacci non bastano piu&#39 ?

Gli avvocati di un indagato finito in carcere hanno diritto ad avere copia dei nastri delle intercettazioni, e non soltanto delle trascrizioni, se i colloqui registrati sono tra gli...
Gli avvocati di un indagato finito in carcere hanno diritto ad avere copia dei nastri delle intercettazioni, e non soltanto delle trascrizioni, se i colloqui registrati sono tra gli elementi d&#39accusa. In pratica le trascrizioni della polizia giudiziaria, i cosiddetti brogliacci, non bastano piu&#39. A tentare di imporre la “svolta” (negativa) nei rapporti tra pm e difesa e&#39 la Corte costituzionale che con una sentenza depositata il 10 ottobre ha dichiarato illegittimo, per violazione dei diritti della difesa e dell&#39articolo 111 della Costituzione sul “giusto processo”, l&#39articolo 268 del codice di procedura penale “nella parte in cui non prevede che, dopo la notifica di un&#39ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la copia su nastro delle registrazioni delle conversazioni intercettate, utilizzate ai fini del provvedimento cautelare, anche se non depositate”.
La sentenza ha accolto, in parte, una questione sollevata dal gip di Catanzaro.
Secondo i giudici della Consulta, l&#39ascolto “diretto” delle conversazioni intercettate “non puo&#39 essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria, le quali possono essere, per esplicito dettato legislativo, anche sommarie”. Inoltre, “l&#39accesso diretto alle registrazioni – e&#39 scritto nelle motivazioni della sentenza – puo&#39 essere necessario, per la difesa dell&#39indagato, per valutare l&#39effettivo significato probatorio”. Ad impedire l&#39accesso alle copie dei nastri non vale nemmeno l&#39esigenza di segretezza posta dal pm. I giudici delle leggi, a questo proposito, sottolineano che “le esigenze di segretezza per il proseguimento delle indagini sono del tutto venute meno in riferimento alla comunicazioni poste alla base del provvedimento restrittivo, il cui contenuto e&#39 stato rivelato a seguito della presentazione da parte del pubblico ministero, a corredo della richiesta, delle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria”.
E&#39 proprio su questo punto che si fonda la censura della norma in nome del (presunto) diritto di difesa: “La limitazione all&#39accesso alle registrazioni – aggiunge la Consulta – non e&#39 bilanciata da alcun altro interesse processuale riconosciuto dalla legge”. In concreto, suggerisce la Corte costituzionale, il problema puo&#39 risolversi “con la previsione del diritto dei difensori di accedere alle registrazioni in possesso del pubblico ministero”.

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