INDENNITÀ PER SOCCORRITORI ALPINI DELLA POLIZIA DI STATO: RICHIESTA INTERVENTO

INDENNITÀ PER SOCCORRITORI ALPINI DELLA POLIZIA DI STATO: RICHIESTA INTERVENTO

A seguito di numerose segnalazioni giunte a questa Segreteria Generale, in merito all’indennità per Soccorritori Alpini ex art. 21 del d.P.R. n. 57/2022, abbiamo scritto una nota al Dipartimento...

A seguito di numerose segnalazioni giunte a questa Segreteria Generale, in merito all’indennità per Soccorritori Alpini ex art. 21 del d.P.R. n. 57/2022, abbiamo scritto una nota al Dipartimento della P.S.

Com’è noto l’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, ha riconosciuto al personale impiegato in operazioni di soccorso alpino, in dipendenza del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato e in possesso delle qualifiche operativo professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonché ai conduttori cinofili della squadra unità cinofile a carattere speciale, un’indennità giornaliera di euro 6,00 in occasione dello “svolgimento delle attività operative o di mantenimento dell’efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore”. Tale indennità viene corrisposta anche al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna impiegato “in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore”.

Tuttavia, gli uffici competenti stanno liquidando la predetta indennità soltanto nell’ipotesi in cui il termine di durata “non inferiore a tre ore” sia soddisfatto da ciascun intervento singolarmente considerato, accogliendo di fatto una soluzione interpretativa in malam partem, con evidenti conseguenze negative per i colleghi.

Non si comprendono, purtroppo, le ragioni di tale modus operandi, atteso che dal dato letterale della norma, così come precisata dalla circolare esplicativa del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 22 luglio 2022, non emergono elementi ostativi all’attribuzione dell’indennità de qua anche al caso in cui il requisito temporale sia soddisfatto da più operazioni di soccorso cumulativamente considerate.

Siffatta interpretazione, a ben vedere, risulta più coerente con il dato testuale dell’art. 21, che richiama in entrambi i commi il plurale dei sostantivi “attività” e “operazione”.

Per le ragioni di cui sopra abbiamo rappresentato al Dipartimento l’opportunità di valutare un intervento volto a precisare che la corresponsione dell’indennità per soccorritori alpini sia dovuta anche qualora nel medesimo servizio siano svolte molteplici operazioni di soccorso che, valutate complessivamente, superino la soglia delle tre ore.

LA NOSTRA NOTA

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