INDENNITÀ DI MARCIA: DISPOSIZIONI E CHIARIMENTI

INDENNITÀ DI MARCIA: DISPOSIZIONI E CHIARIMENTI

La Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha comunicato, con la circolare allegata, alcuni chiarimenti in merito al pagamento dell’Indennità di Marcia regolamentata dall’art. 8 della legge n.78...

La Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha comunicato, con la circolare allegata, alcuni chiarimenti in merito al pagamento dell’Indennità di Marcia regolamentata dall’art. 8 della legge n.78 del 23/03/1983 . In particolare si riportano i seguenti punti salienti:

– L’indennità giornaliera di marcia, di cui all’art.8 della legge n.78/83, è dovuta limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno dieci (10) unità, fuori dalla sede di servizio e per una durata di almeno quattro (4) ore’. Le frazioni di servizio di quattro (4) o più ore comportano l’attribuzione dell’ indennità nella misura giornaliera in quanto viene
corrisposta per il servizio reso nell’arco delle ventiquattro ore.
– Sono da considerarsi “fuori sede” le località ubicate in comuni diversi dall’ordinaria sede di
servizio.
– Per “drappello” si intende un gruppo di persone, composto da un numero non inferiore a dieci (10) unità, che si sposta contemporaneamente per un “servizio collettivo” di esercitazioni di tiro. Del drappello fa parte anche il personale di supporto, impiegato in occasione della circostanza (ad esempio l’autista del mezzo di trasporto, l’infermiere) con conseguente attribuzione dell’indennità in parola.
– L’indennità di marcia, in analogia con quanto previsto per le indennità percepite per le trasferte o per le missioni fuori del territorio comunale, concorre a formare reddito per la parte eccedente la soglia giornaliera fissata al comma 5 dell’art. 51 del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917.
– Le misure economiche dell’indennità di marcia sono state rivalutate dal 180 al 280% dell’indennità di impiego operativo di base di cui all’art.2 delle legge n. 78/83 a decorrere dal 1° gennaio 2022. Le stesse sono esposte nella circolare del 23.9.2022 a pag. 12.
– Qualora al personale fosse già stata liquidata l’indennità di missione (per servizi resi dal 1° gennaio 2022), in presenza dei requisiti utili all’attribuzione dell’indennità di marcia si potrà procedere all’attribuzione e alla liquidazione dell’ indennità sopra citata compensando con quanto già attribuito a titolo di indennità di missione.
– Ai fini del pagamento dell’indennità di marcia i competenti Uffici Amministrativo Contabili dovranno predisporre sia l’apposita contabilità manuale, corredata dal provvedimento formale che dispone il servizio da remunerare, sia la relativa richiesta fondi alla Prefettura-UTG di riferimento sul capitolo 2624 piano gestionale 02.
– L’indennità di marcia non è cumulabile con l’indennità di ordine pubblico fuori sede e con l’indennità di missione.
– L’indennità di marcia è cumulabile con l’indennità per servizi esterni come indicato nella ministeriale 333.A/9807.d.2.2 del 23 gennaio 2006 disposta dall’Ufficio Il – Ordinamento della Direzione Centrale per le risorse umane attualmente Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

In allegato è possibile consultare il testo della circolare citata.

INDENNITÀ DI MARCIA – LA CIRCOLARE

Letta 2.416 volte

CATEGORIE
NEWS

ARTICOLI CONNESSI

Archivi