INDENNITÀ DI FRONTIERA PER MISSIONE ALL’ESTERO NEI SERVIZI TRANSFRONTALIERI – VINTO RICORSO AL TAR

INDENNITÀ DI FRONTIERA PER MISSIONE ALL’ESTERO NEI SERVIZI TRANSFRONTALIERI – VINTO RICORSO AL TAR

Con la sentenza n.1326/2022, depositata in data 08/06/2022, il T.A.R. per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso presentato da un nostro iscritto della Polizia di Frontiera di Luino (VA),...

Con la sentenza n.1326/2022, depositata in data 08/06/2022, il T.A.R. per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso presentato da un nostro iscritto della Polizia di Frontiera di Luino (VA), che, dopo aver svolto regolarmente, e per oltre due anni, servizi di pattugliamento misto transfrontaliero in territorio svizzero, si era visto chiedere dall’Amministrazione la restituzione di tutte le somme già erogate nei suoi confronti a titolo di indennità di missione all’estero per i servizi svolti (pari a circa 2.500 €).

L’Amministrazione, infatti, interpretando erroneamente le norme vigenti, aveva ritenuto che i servizi di pattugliamento misto transfrontaliero dovessero essere retribuiti con l’indennità di missione nazionale e non con l’indennità di missione all’estero (ben più favorevole per l’operatore di Polizia).

Il provvedimento impugnato era stato motivato dall’Amministrazione con riferimento alla norma di cui all’art. 10 della legge n. 836 del 1973 che prevede che “ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l’indennità di missione di trasferta nella misura e con le modalità previste per l’interno.”

Tuttavia, siffatta disposizione non risulta applicabile al nostro iscritto, poiché il servizio dinamico di pattugliamento congiunto svolto non è sovrapponibile al servizio esperito presso le dogane in territorio estero o nelle stazioni site al confine.

Inoltre, il T.A.R. per la Lombardia, ha respinto anche il richiamo, presentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, all’art.13 co. 16 del D.P.R. n. 51 del 2009 (Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile) ritenendo che, in virtù del principio di gerarchia delle fonti, una norma di rango secondario (come il D.P.R. 51/09) non possa mai derogare ad una norma di rango primario (ossia il R.D. n.941 del 1926).

E’ doveroso rivolgere un particolare ringraziamento all’ Avv.to Antonio Arciero che in collaborazione con le Segreterie SAP di Varese e  della Regione Lombardia hanno  egregiamente sostenuto e condotto questo ricorso.

Si tratta di una sentenza irrevocabile poiché l’Amministrazione non ha proposto appello al Consiglio di Stato.  Un importante risultato che traccia la linea per i tanti operatori che svolgono questi particolari servizi di controllo del territorio oltre confine e per i quali finalmente è stato sancito il diritto a percepire l’indennità di missione all’estero.

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