INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

Esame congiunto per la valutazione In data 29 ottobre 2021, presso la “sala Europa” dell’Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia a Roma, si è tenuto un esame congiunto,...

Esame congiunto per la valutazione

In data 29 ottobre 2021, presso la “sala Europa” dell’Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia a Roma, si è tenuto un esame congiunto, richiesto dal S.A.P. per la valutazione dello “Schema di regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo per funzioni tecniche al personale del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Presenti per l’Amministrazione il Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria Francesco Ricciardi e il Direttore l’Ufficio Relazioni Sindacali Maria De Bartolomeis. In premessa si deve informare che in base al disposto dell’art. 113 del D.Lgs. su citato è prevista l’erogazione di incentivi economici al personale, non dirigente, della Pubblica Amministrazione, formalmente incaricato di funzioni tecniche, nell’ambito delle procedure finalizzate all’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere affidati mediante lo svolgimento di procedure di gara. I beneficiari individuati dalla norma sono il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, i loro rispettivi collaboratori e più in generale tutti gli incaricati di funzioni tecniche negli ambiti su elencati e sono individuati principalmente dal Dirigente, tenuto conto del principio di rotazione e delle professionalità disponibili. Il S.A.P. ha evidenziato che, in ragione del ritardo di cinque anni sull’applicazione della norma citata, sarebbe necessario preliminarmente, conoscere gli ordini di grandezza sia delle cifre che confluirebbero nel fondo, sia del numero del personale interessato, che già si occupa delle procedure in argomento. In effetti risulta poco realistico voler fornire delle osservazioni sui criteri di ripartizione di somme, presumibilmente ben cospicue, senza conoscere l’entità delle medesime e tantomeno il numero dei soggetti beneficiari. Si precisa che le modalità di erogazione degli importi, spettanti in relazione alle attività svolte per contratti affidati prima della data di entrata in vigore del regolamento in discussione e per i quali risultano accantonate le necessarie risorse economiche, sono individuate con successivo regolamento (art.13). Quanto sopra lascia intendere anche che i beneficiari interessati saranno comunque liquidati per le prestazioni effettuate dal 2016 ad oggi, motivo in più per ribadire la richiesta di dati precisi. Inoltre, in considerazione di questa opportunità economica, in fase di concretizzazione, abbiamo sollecitato l’Amministrazione ad un’opera di informazione al personale tesa al fine di incentivare tutti quei soggetti che, ad oggi, pur avendo titoli e competenze specifiche si sono, professionalmente, dedicati ad altro. Allo scopo riteniamo doveroso che siano ben specificate le cause ostative allo svolgimento dell’incarico, come anche la previsione esplicita di tutte le conseguenze, oltre a quelle disciplinari ed economiche già previste (mancata corresponsione dell’incentivo) nel caso di imperizie, negligenze, omissioni che pregiudichino l’incarico o allunghino la tempistica per la realizzazione del servizio oltre quella prevista. Abbiamo, inoltre, richiesto in quale sede si debba realizzare la contrattazione decentrata rilevando nel contempo che analizzate le tabelle allegate allo schema, di cui ne costituiscono parte integrante, i margini di manovra per tale contrattazione sono davvero esigui. Il S.A.P. pur comprendendo la premura con la quale, giustamente, si vuole concludere questo iter approvativo, ritiene che l’argomento meriti oculatezza e ponderazione nelle scelte, visto che per tantissimi operatori potrebbe rappresentare una risorsa preziosa che può raggiungere la quota massima del 50% percento del trattamento economico annuo lordo, e che sarebbe insensato demandare, per pigrizia o disinformazione, ad altre Amministrazioni, incarichi remunerativi che potrebbero essere svolti dalle nostre professionalità.

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