Con la sentenza n.17 del 28 dicembre 2022 il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha stabilito che il periodo di riposo previsto dagli articoli 39 e 40 del d.lgs. n.151 del 2001, riconosciuto al padre lavoratore nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, potrà essere fruito dallo stesso anche quando la donna svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario a tal fine che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero affetta da infermità.
Si tratta di un fondamentale principio in tema di paritetica partecipazione di entrambi i coniugi all’educazione della prole, conformemente a quanto stabilito dai vari precetti costituzionali dedicati allo sviluppo della persona e della famiglia.
Abbiamo scritto all’Amministrazione per chiedere specifiche disposizioni al fine sia di garantire l’applicazione estensiva dell’istituto dei riposi per allattamento secondo l’ampia interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, sia di fornire criteri di concessione del beneficio chiari e definiti così da evitarne un differente utilizzo, a seconda della “locale interpretazione”, da sede a sede.
LA SENTENZA N°17 DEL 28/12/22 DEL CONSIGLIO DI STATO
Letta 2.043 volte