É stata segnalata a questa Segreteria Generale una criticità in merito all’applicazione dell’articolo 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per il personale della Polizia di Stato già in quiescenza e al rilascio della certificazione quantificazione TFS. Nello specifico risulta che non sia ancora stato disposto il ricalcolo della pensione per coloro che sono stati collocati in quiescenza prima della nota INPS n. 44 del 23/03/2022 che prevede il riconoscimento per il personale della Polizia di Stato dell’aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento sulle quote retributive di pensione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Infatti, nonostante l’emanazione della circolare n. 44 del 23/03/2022 recante “Articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile”, numerose sedi periferiche presenti sul territorio nazionale continuano a giustificare il non adeguamento al dato normativo sulla base del mancato rilascio di disposizioni operative da parte della competente Direzione Generale. Oltre a ciò ci viene segnalato che numerose Direzioni Provinciali INPS impiegano parecchi mesi per il rilascio della certificazione relativa alla quantificazione del TFS necessaria per poter ottenere l’anticipo del TFS, attraverso le convenzioni stipulate da alcuni Istituti bancari.
Per questo motivo, con una nota inviata alla Direzione Generale I.N.P.S., abbiamo rappresentato la necessità di un fattivo intervento di codesta Direzione Centrale al fine di garantire la più tempestiva attuazione dei benefici in parola, evitando anche sperequazioni sul territorio nazionale.
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