Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
Per la parte d’interesse si richiama l’art. 1, comma 485, che prevede:
“Articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Tale disposizione integra la vigente disciplina in materia di congedo di maternità che spetta alle lavoratrici durante la gravidanza ed il puerperio.
Per effetto di tale novella, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà – alternativa alle ipotesi previste fino all’entrata in vigore della legge di bilancio in oggetto – di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, alle condizioni previste dalla legge stessa.
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