25 Giugno 2014
Il SAP, rappresentato dal Segretario Nazionale Pier Giorgio Panzeri, ha partecipato all’incontro programmato dal dipartimento con la presenza, tra gli altri, del Prefetto Truzzi e della Dott.ssa Terribile, per discutere , unitamente alle altre sigle sindacali, dell’affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi e tutela legale, inerenti alle responsabilita’ connesse allo svolgimento delle attivita’ istituzionali del personale della Polizia di Stato ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
In via pregiudiziale e’ stato significato dalla Dott.ssa Terribile che per l’ennesima volta la recente procedura di gara per il conferimento dei servizi assicurativi e’ andata deserta per una pluralita’ di criticita’, in particolare per l’assenza di un dato statistico di riferimento per le compagnie e per la dimensione del premio non congruo se rapportato ad esempio a quello gestito da altre forze di polizia (la natura giuridica, di diritto privato, dell’ente che gestisce il fondo per i carabinieri consente ad es. di destinare per la questione in oggetto ulteriori risorse).
Al di la’ comunque delle problematiche ravvisate, il Dipartimento ha ritenuto di apportare alcune modifiche funzionali a catalizzare l’interesse delle societa’ assicurative (incremento delle risorse destinate al premio con prelazione accordata alla tutela legale rispetto alla responsabilita’ civile ) senza pero’ alterare l’impianto della proposta che contempla la copertura assicurativa non solo nei casi di assoluzione o di colpa lieve, ma anche in caso di remissione di querela.
E’ stata inoltre ribadita la necessita’ di una franchigia limitata e del prosieguo della copertura assicurativa in caso dell’esercizio del diritto di recesso da parte della societa’ per almeno altri sei mesi fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto.
Sulla scorta di tali presupposti si ritiene di indire nuova gara.
Il nostro Segretario Nazionale Panzeri, nella discussione scaturita, ha sostenuto l’esigenza inderogabile di includere nella copertura assicurativa anche i casi interessati dalla prescrizione, circostanza afferente una pletora di procedimenti, in quanto si assiste spesso a situazioni in cui i colleghi si trovano a pagare parcelle onerose per procedimenti penali in cui non sono mai stati condannati per la rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato che, attraverso l’istituto della prescrizione, si esime dall’emettere un giudizio che spesso e volentieri coinciderebbe con una assoluzione. Con conseguente beneficio, in tale caso, della copertura assicurativa.
A tale proposito i rappresentanti dell’Amministrazione hanno espresso l’esigenza di un ulteriore approfondimento per valutare la possibilita’ di prevedere l’inclusione della prescrizione, non accettata nei normali contratti assicurativi tra le condizioni tutelate, attraverso un’integrazione personale della polizza estendibile eventualmente anche alle ipotesi di colpa grave.
La riunione, dopo aperta discussione, e’ stata rinviata per il definitivo aggiornamento a data da stabilirsi.
In via pregiudiziale e’ stato significato dalla Dott.ssa Terribile che per l’ennesima volta la recente procedura di gara per il conferimento dei servizi assicurativi e’ andata deserta per una pluralita’ di criticita’, in particolare per l’assenza di un dato statistico di riferimento per le compagnie e per la dimensione del premio non congruo se rapportato ad esempio a quello gestito da altre forze di polizia (la natura giuridica, di diritto privato, dell’ente che gestisce il fondo per i carabinieri consente ad es. di destinare per la questione in oggetto ulteriori risorse).
Al di la’ comunque delle problematiche ravvisate, il Dipartimento ha ritenuto di apportare alcune modifiche funzionali a catalizzare l’interesse delle societa’ assicurative (incremento delle risorse destinate al premio con prelazione accordata alla tutela legale rispetto alla responsabilita’ civile ) senza pero’ alterare l’impianto della proposta che contempla la copertura assicurativa non solo nei casi di assoluzione o di colpa lieve, ma anche in caso di remissione di querela.
E’ stata inoltre ribadita la necessita’ di una franchigia limitata e del prosieguo della copertura assicurativa in caso dell’esercizio del diritto di recesso da parte della societa’ per almeno altri sei mesi fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto.
Sulla scorta di tali presupposti si ritiene di indire nuova gara.
Il nostro Segretario Nazionale Panzeri, nella discussione scaturita, ha sostenuto l’esigenza inderogabile di includere nella copertura assicurativa anche i casi interessati dalla prescrizione, circostanza afferente una pletora di procedimenti, in quanto si assiste spesso a situazioni in cui i colleghi si trovano a pagare parcelle onerose per procedimenti penali in cui non sono mai stati condannati per la rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato che, attraverso l’istituto della prescrizione, si esime dall’emettere un giudizio che spesso e volentieri coinciderebbe con una assoluzione. Con conseguente beneficio, in tale caso, della copertura assicurativa.
A tale proposito i rappresentanti dell’Amministrazione hanno espresso l’esigenza di un ulteriore approfondimento per valutare la possibilita’ di prevedere l’inclusione della prescrizione, non accettata nei normali contratti assicurativi tra le condizioni tutelate, attraverso un’integrazione personale della polizza estendibile eventualmente anche alle ipotesi di colpa grave.
La riunione, dopo aperta discussione, e’ stata rinviata per il definitivo aggiornamento a data da stabilirsi.
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