In riferimento alla circolare del Capo della Polizia del 13 ottobre 2021, relativa all’ obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. “Green Pass”), la DAGEP ha voluto specificare alcuni aspetti, richiamati nel documento di seguito allegato. In particolare, si rammenta che grava sui dipendenti delle Amministrazioni pubbliche l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta, per l’accesso ai luoghi di lavoro, la certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, del d.l.n. 52/2021. La misura, troverà applicazione a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021. Come evidenziato nella menzionata circolare, nel periodo di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuto alcun compenso di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario e le giornate di assenza ingiustificata non sono utili ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l’avanzamento e non concorrono alla maturazione di ferie. Ulteriori dettagli sono disponibili nel documento di seguito riportato.
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