Il Consiglio dei Ministri, in data 29 luglio 2020, è nuovamente intervenuto prorogando lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020; a seguito di ciò emergono importanti modificazioni del quadro complessivo, anche nelle parti afferenti ai temi alle gestione e dello stato giuridico ed economico del Personale della Polizia di Stato.
A causa dell’intervenuta scadenza, lo scorso 31 luglio 2020, dell’efficacia delle sottese disposizioni normative, i seguenti istituti non sono più applicabili:
- astensione facoltativa per sospensione scuole in caso di figli da 0 a 16 anni;
- assenza dal servizio con equiparazione al ricovero ospedaliero;
- congedo straordinario speciale per temporanea dispensa dal servizio;
- ferie solidali;
Sono invece ancora applicabili i seguenti istituti:
- lavoro agile
- diritto di accesso al lavoro agile
- congedo straordinario speciale
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla circolare in allegato.
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