Art. 10.
(Assunzione di volontari in ferma breve).
1. Ai fini delle esigenze connesse all'ordine e alla Sicurezza Pubblica, i relativi Ministeri sono autorizzati ad assumere i Volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie – degli idonei non vincitori – reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare, delle Forze di polizia ad ordinamento civile, del Corpo dei Vigili del Fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana, di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 19 maggio 2000, n. 47 del 14 giugno 2002, n. 38 del 16 maggio 2003 e n. 42 del 28 maggio 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 80 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
9. 02. Paladini.
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