Le cause aperte
Chi ha cause aperte vedra' cambiare subito tre cose. La forma e il contenuto della sentenza conterra' la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Le parti non potranno piu' presentare nuovi documenti in appello. E' cancellata la norma in base a cui l'opposizione all'esecuzione e' decisa con sentenza non impugnabile.
Che cosa succede da oggi
Il filtro in Cassazione e' lo sfoltisci-ricorsi che varra' per le sentenze depositate dopo il 4 luglio, cioe' a partire dall'entrata in vigore della legge 69/2009. La norma limita la possibilite' di ricorrere davanti alla Corte in due casi: quando la decisione impugnata e' in linea con l'orientamento della Cassazione (che, quindi, non si vede perche' dovrebbe cambiare idea) e quando e' manifestatamente infondata la presunta violazione dei principi del giusto processo.
Dal 4 luglio i giudici saranno (forse) meno oberati, gli avvocati meno contenti. E studiano gia' come presentare richiesta alla Corte costituzionale per sospetta incostituzionalita' della norma.
Vecchi e nuovi riti
Qui il rompicapo arriva al livello massimo perche' la riforma triplica i riti (cosi', all'inizio, di semplificazione se ne vedra' poca). Il vecchio rito ordinario di cognizione sopravvive per le cause pendenti. Il nuovo rito, in cui si applicheranno tutte le modifiche apportate dalla riforma, si applichera' alle cause instaurate dopo il 4 luglio. Il nuovo rito sommario di cognizione riguardera' solo le nuove cause che erano finora di competenza del giudice monocratico.
Testimonianze e ritardi
Oltre ai grattacapi c'e', pero', una norma che semplifica la vita: la possibilita' di fornire testimonianza scritta, con l'assenso delle parti, e' una manna per i civilisti.
La riforma inserisce qua e la' disposizioni contro i perditempo che usano le classiche tattiche dilatorie. Paga una sanzione piu' alta chi presenta istanze di ricusazione inammissibili o infondate. E' penalizzato chi ha rifiutato senza motivo un tentativo di conciliazione. E' colpito il patrimonio di chi avvia una lite temeraria. Le questioni di competenza vanno poi sollevate tempestivamente. E si dovra' fare attenzione a ridurre i termini utili per presentare le impugnazioni o le riassunzioni dei processi.
Incidenti stradali
Si torna all'antico. Le nuove cause di risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti a incidenti stradali (cioe' quelle che si instaureranno dopo il 4 luglio) non seguiranno piu' il rito del lavoro. Le cause in corso proseguono con le vecchie regole.
La riforma continua
Tra i 72 articoli della legge ci sono, poi, norme che delegano il governo a non fermarsi a queste modifiche e a continuare l'opera di semplificazione. Entro 24 mesi, a partire dal 4 luglio, l'esecutivo dovra' adottare decreti legislativi per ridurre e semplificare i processi civili “che entrano nella giurisdizione ordinaria, regolati dalla legislazione speciale”. Entro sei mesi, invece, il governo dovra' legiferare su mediazione e conciliazione sia in ambito civile sia commerciale.
Banda larga e farmacie
Come nella migliore tradizione legislativa italiana, quella che passera' alla storia come la riforma del processo civile che vuole razionalizzare i tempi della giustizia e tagliare sprechi, contiene anche altro. Per esempio lo stanziamento di 800 milioni nel periodo 2007-2013 per potenziare la banda larga. Il “taglia-leggi”, ovvero lo sfoltimento attraverso la tecnica inversa: entro il 16 dicembre 2009 il governo dovra' adottare decreti legislativi che individuano le leggi pubblicate prima del primo gennaio 1970 che si ritiene indispensabile restino in vigore. Poi, la conferenza dei servizi si potra' fare via internet, e il governo individuera' i servizi socio-sanitari che saranno erogati dalle farmacie.
Il testo della legge 18 giugno 2009, n. 69
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