Doppio buono pasto e ordine pubblico

Doppio buono pasto e ordine pubblico

Come e&#39 noto, la disciplina del buono pasto di cui all&#39art. 35 del dPR 16 marzo 1999 nr. 254, e&#39 stata integrata con successive disposizioni con le quali si...
Come e&#39 noto, la disciplina del buono pasto di cui all&#39art. 35 del dPR 16 marzo 1999 nr. 254, e&#39 stata integrata con successive disposizioni con le quali si ribadisce che il buono stesso e&#39 giornaliero e che va attribuito anche al personale impiegato nei servizi di ordine pubblico, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio e che non puo&#39 allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio.

La permanenza in servizio e&#39 correlata con i limiti temporali del c.d. orario fisiologicamente utile e quindi occorre che il relativo orario di servizio copra tutto il lasso di tempo compreso tra le 12 e le 15 per il primo ordinario e tra le 18 e le 21 per il secondo ordinario.
Tuttavia, capita sovente che il medesimo personale venga comandato con specifiche ordinanze del Questore, per due distinti servizi di ordine pubblico (in fascia mattutina e pomeridiana) e che entrambi si concludano, rispettivamente, alle ore 15 ed alle ore 21.

E&#39 evidente, a parere del SAP, che in entrambi i casi i colleghi sono tenuti comunque a permanere sul luogo di servizio con tutti i disagi e le conseguenze anche sul benessere psicofisico che ne derivano proprio per la tipologia del servizio. Pertanto, abbiamo chiesto al Dipartimento di valutare, nel caso in questione, la concessione del doppio buono pasto.

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