Una delle novità introdotte dal d.lgs. n. 120 del 29 agosto 2023 sulla riforma dello sport è stata la previsione di un decreto interministeriale contenente i parametri per consentire lo svolgimento di lavoro sportivo retribuito da parte dei dipendenti pubblici.
Il decreto è stato adottato il 10 novembre u.s. è firmato dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani.
Nello specifico, il D.M. stabilisce che le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell’attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;
- b) l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività lavorativa svolta nell’ambito dell’amministrazione.
Inoltre, l’attività autorizzata deve:
- essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro;
- non pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- non intaccare l’indipendenza del lavoratore.
- non rivestire carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata del rapporto di lavoro a tempo pieno.
La disciplina del decreto non si applica:
- al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale;
- ad atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d’appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle FSN e dalle DSA o sotto la loro egida.
Si ricorda, per completezza, che altra novità di interesse in materia introdotta dal suddetto decreto legislativo è il meccanismo di silenzio-assenso, che consente qualora sia decorso il termine di 30 giorni senza che intervenga l’autorizzazione o il rigetto, di ritenere l’autorizzazione in ogni caso accordata.
Si tratta, al momento, dell’ultima tappa di un percorso che ha visto coinvolti lavoro sportivo e dipendenti pubblici, percorso iniziato con il decreto legislativo n.136 del 2022.
Prima di allora la prestazione svolta dai dipendenti pubblici assumeva i caratteri del puro volontariato ossia di attività svolta in modo personale, spontaneo e gratuito avendo ad oggetto lo svolgimento diretto di attività sportive sia formative, didattiche, di preparazione degli atleti, con il solo onere di effettuare una comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza.
Successivamente è stato previsto con il d.lgs. n.136 del 2022 (art. 25, comma 6, d.lgs. 36/2021), che a partire dal 1° luglio 2023, per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche la possibilità di prestare la propria attività nell’ambito delle ASD e SSD fuori dall’orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio: se volontario previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza; se lavoratore sportivo o amministrativo – gestionale previa autorizzazione all’amministrazione di appartenenza.
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