DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DEL LIMITE DI ETÀ DI ACCESSO ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI PSICOLOGI

DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DEL LIMITE DI ETÀ DI ACCESSO ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI PSICOLOGI

Il mese scorso, con sentenza n. 262 del 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 1, del d.lgs.  n.  334 del 2000 nella parte in...

Il mese scorso, con sentenza n. 262 del 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 1, del d.lgs.  n.  334 del 2000 nella parte in cui prevede il limite di età «non superiore a trenta anni» per l’accesso, tramite pubblico concorso, al ruolo dei Funzionari Tecnici Psicologi della Polizia di Stato.

Riprendendo i punti salienti, nella sentenza si evidenzia, innanzitutto, che l’ordinamento nazionale pone un principio generale di non discriminazione in base all’età nell’accesso all’occupazione e al lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e  delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego (d.lgs. n.216 del 2003) che può subire deroghe per ragioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione» (art. 3, comma 6, legge n.127 del 1997).

Sotto quest’ultimo aspetto anche la giurisprudenza costituzionale ha ammesso una discrezionalità del legislatore nello stabilire requisiti d’età per l’accesso ai pubblici impieghi, purché non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque, siano immuni da ingiustificate disparità di trattamento. 

A tal riguardo,

  • considerato che l’accesso al ruolo dei Funzionari Tecnici Psicologi della Polizia di Stato richiede, infine, l’accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale ma non il  superamento  di  prove  di  efficienza  fisica; 
  • visto che anche la Corte  di  Giustizia ha evidenziato che si   deve   aver   riguardo   alle   «funzioni effettivamente esercitate  in  maniera  abituale  dai  Commissari»  per stabilire se «il  possesso  di  capacità  fisiche  particolari  possano giustificare la  fissazione  di  un  limite  di  età quale  requisito essenziale e determinante» per lo  svolgimento  delle  loro  mansioni ordinarie; 
  • osservato che il limite di età per l’accesso ai Ruoli Tecnici sia nel Corpo della Guardia di Finanza sia nell’Arma dei Carabinieri è fissato in trentadue anni, la Corte Costituzione ha pertanto ritenuto arbitrario e irragionevole il limite massimo di età fissato per l’accesso al Ruolo  dei  Funzionari  Tecnici  Psicologi. 

 

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

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