DECRETO SICUREZZA IN PILLOLE: NUOVO RIORDINO DELLE CARRIERE

DECRETO SICUREZZA IN PILLOLE: NUOVO RIORDINO DELLE CARRIERE

L’approvazione del Decreto Sicurezza, tra le altre cose, segna un importante passo verso un nuovo riordino delle carriere. E’ stato infatti previsto uno stanziamento strutturale di 5 milioni di euro...

L’approvazione del Decreto Sicurezza, tra le altre cose, segna un importante passo verso un nuovo riordino delle carriere.

E’ stato infatti previsto uno stanziamento strutturale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018. Il percorso si dovrà poi concludere con l’approvazione della Legge di Bilancio dove sono stati stanziati altri 70 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Oltre a ciò, per l’anno 2017, è già prevista la disponibilità di 30 milioni di euro e, per l’anno 2018, di 15 milioni di euro conseguenti ai risparmi di spesa.

Pertanto si potrà contare:

  • nel 2019 su 70 milioni di euro
  • dal 2020 su 90 milioni di euro strutturali

Con queste disponibilità siamo certi che si potrà intervenire, già dal mese di febbraio, con un primo importante intervento per cercare di sistemare l’attuale riordino delle carriere che ha fortemente deluso tutto il personale e non risponde alle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione.

Nel testo del Decreto, le disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, sono regolamentate dall‘articolo 35:

  1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di
    riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di
    polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto,
    volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio
    2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e’
    istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
    dell’economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di
    cui all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155,
    secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con
    riferimento alle risorse gia’ affluite ai sensi dell’articolo 7,
    comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
    non utilizzate in attuazione dell’articolo 8, comma 6, della legge 7
    agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a
    5.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2018, dei risparmi di spesa di
    parte corrente di natura permanente, di cui all’articolo 4, comma 1,
    lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

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