DECRETO SICUREZZA IN PILLOLE: REVOCA PROTEZIONE UMANITARIA PER CHI COMMETTE VIOLENZA VERSO PUBBLICO UFFICIALE

DECRETO SICUREZZA IN PILLOLE: REVOCA PROTEZIONE UMANITARIA PER CHI COMMETTE VIOLENZA VERSO PUBBLICO UFFICIALE

Il Decreto Sicurezza ha tra le sue finalità, l’inasprimento delle pene nei confronti di coloro che si rendono autori di reati particolarmente gravi dal punto di vista dell’allarme sociale....

Il Decreto Sicurezza ha tra le sue finalità, l’inasprimento delle pene nei confronti di coloro che si rendono autori di reati particolarmente gravi dal punto di vista dell’allarme sociale. Tra questi per quanto riguarda i richiedenti asilo, abbiamo la violenza sessuale, lo spaccio di sostanze stupefacenti, la mutilazione genitale femminile e reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale oppure di lesioni gravi, lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico.
Secondo l’articolo 7 del Decreto Salvini, chi si rende autore di questi reati e dunque, chi perpetra violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, si vedrà revocata la protezione umanitaria.
Si tratta di un passaggio fondamentale che finalmente restituisce dignità agli uomini in divisa, molto spesso sbeffeggiati e oltraggiati, mentre stanno compiendo il proprio dovere.
Auspichiamo che l’inasprimento della pena sia esteso quanto prima a chiunque (al di là del proprio status) commetta tale reato, perché chi colpisce, insulta o sputa su un uomo in divisa, non lo sta facendo solo contro l’uomo in quanto tale, ma verso l’Istituzione che rappresenta. L’inasprimento delle pene per chi commette tali reati, rientra nelle nostre proposte di idonee garanzie funzionali per gli operatori di Polizia.
Nel Decreto Salvini, la revoca della protezione umanitaria per chi commette questi gravi reati, è regolamentata dall’articolo 7:
Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice
di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di
procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater,
624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma,
numero 3), e 624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di cui
all’articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati
di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle
fattispecie non aggravate»;
b) all’articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del
codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del
codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis,
583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo
comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di
cui all’articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati
di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle
fattispecie non aggravate.».

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