DALLO STATO DI GRAVIDANZA AL SETTIMO MESE DI VITA DEL BAMBINO: RICHIESTA DI MAGGIORI TUTELE PER LE DIPENDENTI MADRI DELLA POLIZIA DI STATO. LA RISPOSTA DEL DIPARTIMENTO

DALLO STATO DI GRAVIDANZA AL SETTIMO MESE DI VITA DEL BAMBINO: RICHIESTA DI MAGGIORI TUTELE PER LE DIPENDENTI MADRI DELLA POLIZIA DI STATO. LA RISPOSTA DEL DIPARTIMENTO

Nei giorni scorsi abbiamo scritto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per avere chiarimenti in merito alle concrete misure applicate a tutela della madre lavoratrice nei primi mesi di vita...

Nei giorni scorsi abbiamo scritto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per avere chiarimenti in merito alle concrete misure applicate a tutela della madre lavoratrice nei primi mesi di vita del bambino. 

Il decreto legislativo n.151 del 2001 prevede, in caso di accertamento di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la sicurezza e la salute, anche dopo il periodo di congedo obbligatorio, l’adibizione ad altre mansioni in primis, l’interdizione obbligatoria dal lavoro in secundis, delle lavoratrici madri fino ai sette mesi di età del figlio. 

Abbiamo pertanto chiesto all’Amministrazione se tale vaglio per le dipendenti madri della Polizia di Stato viene effettuato con il semplice dirottamento delle stesse da funzioni cosiddette “operative” a quelle d’ufficio e se vengano concretamente analizzati quei rischi che potrebbero pregiudicare sia la lavoratrice in stato interessante, sia la dipendente in fase di allattamento. 

A tal riguardo il Dipartimento ha affermato che:

  • “dall’inizio della gestazione fino a sette mesi di età del figlio (…) è vietato adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri” (artt. 6 e 7 D.lgs.151 del 2001);
  • “le appartenenti alla Polizia di Stato non possano essere adibite a lavoro operativo” (art. 9 D.lgs.151 del 2001);
  • “la dipendente che presenti certificazione medica attestante lo stato di gravidanza dovrà immediatamente essere sospesa dalle proprie mansioni ove queste già non siano di carattere burocratico” essendo “ipotizzabile un utilizzo in compiti non operativi di natura logistica e di supporto che non richiedono l’esposizione diretta al pericolo o l’uso della forza” (Circolare del Capo della polizia n.333-A/9807. E.D.4.1 del 18.09.1993).
  • la valutazione dei rischi per la sicurezza e a salute delle lavoratrici madri è compito del dirigente dell’ufficio (art. 11 D.lgs.151 del 2001) e solo nel caso in cui risulti che la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o persista un rischio per la salute della dipendente il dirigente dovrà darne informazione scritta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro che potrà disporre l’interdizione dal lavoro della dipendente (art. 12 D.lgs.151 del 2001);
  • l’interdizione in alcuni casi può essere disposta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro d’ufficio o su istanza della lavoratrice interessata (art. 17 D.lgs.151 del 2001);
  • la circolare del Capo della Polizia n.333-A/9807. F.4. del 30.03.1999 specifica le mansioni da assegnare alle dipendenti.

Infine, in merito all’utilizzo prolungato di video terminali si richiama la disciplina generale del D.lgs. 81 del 2008 e alle eventuali valutazioni della Direzione centrale di sanità competente ai sensi dell’arti. 86, comma 2, lett. c, del D.M. 6 febbraio 2020. 

 

LA NOSTRA NOTA

LA RISPOSTA DEL DIPARTIMENTO

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