D.LGS 81/08 INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO - LA CIRCOLARE

D.LGS 81/08 INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO – LA CIRCOLARE

Come noto, nel tempo la disciplina prevenzionistica ha responsabilizzato tutti i soggetti della cosiddetta “line” aziendale attraverso una distribuzione “a cascata” degli obblighi di sicurezza che ha condotto ad...

Come noto, nel tempo la disciplina prevenzionistica ha responsabilizzato tutti i soggetti della cosiddetta “line” aziendale attraverso una distribuzione “a cascata” degli obblighi di sicurezza che ha condotto ad una quadripartizione degli stessi tra datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Tra questi, il preposto svolge la funzione essenziale del controllo e della vigilanza, ed è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni ad esso demandate, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. All’articolo 2, comma 1 lett. e) del d.lgs. 81/08 (TUSL) è specificato che trattasi di “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Similmente, l’art. 3 comma 1, lett. d), del D.M. n. 127/2019 (Individuazione dei dirigenti e preposti) lo definisce “soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alia natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone ia corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato sulla base dell’organizzazione dell’ufficio”.

Le sue attribuzioni sono dettagliate all’art. 19 del TUSL che dispone che i preposti devono:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali în materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
  • in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare in allegato.

LA CIRCOLARE

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