È pervenuta in data odierna la circolare del Capo della Polizia in riferimento alle disposizioni applicative a seguito dell’emanazione del Decreto Legge nr.18 dello scorso 17 marzo 2020. In particolare, nel documento, si delinea una ulteriore disciplina specifica per le assenze del personale, aggiungendo a quelle già previste in caso di quarantena o ricovero, quella dell’ipotesi di congedo straordinario per temporanea dispensa dal servizio ai soli fini precauzionali e in relazione all’esposizione al rischio. La disciplina dell’istituto è affidata alla gestione dei Dirigenti che dovranno agire in raccordo con il personale medico della Polizia. Il periodo trascorso in tale condizione è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato, anche ai fini previdenziali e non è computato nei 45 giorni di congedo straordinario; non permette però la corresponsione del buono pasto. In materia di tutela della disabilità, alle tre giornate mensili di assenza per assistenza già previste ex legge 104/92 sono aggiunte altre 12 giornate sia per il mese di marzo che di aprile. Inoltre, in alternativa alla fruizione del congedo per figli minori di anni 12 (nessun limite di età per figli disabili), si può optare per la richiesta di bonus per l’acquisito di servizi di baby sitting, nel massimo fissato per il personale del Comparto Sicurezza a 1000 euro . Per quanto riguarda i procedimenti amministrativi (accesso agli atti, proposte riconoscimenti premiali, ricorsi amministrativi, procedimenti disciplinari), viene congelata la decorrenza dei termini fino al 15 aprile 2020 per tutti i provvedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Vengono infine confermate, con alcune ulteriori specificazioni, le disposizioni in materia di procedure concorsuali. Maggiori e più dettagliate informazioni sono disponibili nel documento allegato.
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