EMERGENZA CORONAVIRUS DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED I SERVIZI DI POLIZIA
LAVORO AGILE DIVENTA MODALITA’ ORDINARIA DI LAVORO FINO A CESSAZIONE DELL’EMERGENZA – LIMITAZIONE PRESENZA ATTIVITA’ UFFICI SOLAMENTE PER ATTIVITA’ INDIFFERIBILI E CHE RICHIEDONO NECESSARIAMENTE LA PRESENZA DI PERSONALE SUL LUOGO DI LAVORO
Con circolare del Capo della Polizia del 13 marzo u.s. è stata prevista la possibilità per il dipendente di svolgere le attività di carattere amministrativo dal proprio domicilio o residenza, con strumentazione informatica in possesso del dipendente, garantendo la raggiungibilità telefonia durante l’orario di servizio.
I meccanismi di rotazione, ferma la funzionalità degli uffici, prevedono una priorità per le lavoratrici madri nei tre anni successivi al termine del congedo di maternità, per i lavoratori con figli in condizioni di disabilità, per il personale affetto da patologie che lo rendono particolarmente esposto al contagio del virus COVID-19, ai lavoratori su cui grava la cura di figli minori ai 14 anni
POSSIBILITA’ DI DISPENSARE TEMPORANEAMENTE IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO DAL SERVIZIO AI FINI PRECAUZIONALI PER ESPOSIZIONE A RISCHIO
Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
PERSONALE FORZE DI POLIZIA IN QUARANTENA O PERMANENZA DOMICILIARE E’ POSTO IN LICENZA STRAORDINARIA, CONGEDO STRAORDINARIO O MALATTIA
Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo dei giorni previsti dall’articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
MASCHERINE CHIRURGICHE
Per i lavoratori che sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI).
IMPIEGO REPARTI MOBILI
Laddove possibile è stato previsto che la squadra venga divisa su due distinti automezzi con DPI al seguito
PERSONALE DEL RUOLO DEI MEDICI E DEL SETTORE SANITARIO
Può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti stabiliti per il collocamento in quiescenza.
ISTITUTI A FAVORE DEL PERSONALE
CONGEDO DAL LAVORO CON INDENNITA’ AL 50% PER GENITORI CON FIGLI MINORI FINO A 12 ANNI DI ETA’ – CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE FIGURATIVA – ALTERNATIVITA’ FRA GENITORI – NIENTE LIMITE DI ETA’ PER FIGLI DISABILI
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il predetto limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
IN CASO DI FIGLI TRA I 12 E 16 ANNI POSSIBILITA’ DI ASTENSIONE SENZA INDENNITA’ PER DURATA SOSPENSIONE SERVIZI SCOLASTICI
I genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
PERMESSI LEGGE 104 DEL 92
Incremento di ulteriori 12 giornate complessive per i mesi di marzo e aprile 2020.
ASSEGNAZIONI TEMPORANEE EX ART. 7 DP.R. 254/1999
Con circolare del 10 marzo u.s. il Dipartimento ha comunicato che la Direzione Centrale per le Risorse Umane, nell’ambito dell’attività istruttoria delle istanze, sta esaminando le richieste che presentano carattere di estrema urgenza e indefferibilità, valutando di contenere il numero di spostamenti, se pur temporanei, nell’ambito del territorio nazionale.
ISTITUTI DI CARATTERE ECONOMICO
PREMIO DI EURO 100,00 (RIDOTTO IN PROPORZIONE ALLE GIORNATE LAVORATIVE NON EFFETTUATE) PER IL MESE DI MARZO.
Riconosciuto un premio di 100 euro a coloro che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio. Non concorre alla formazione del reddito ed è da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
BONUS SERVIZI BABY-SITTING FINO A 1000 EURO TRAMITE DOMANDA ON LINE ALL’INPS (ALTERNATIVO AL PREDETTO CONGEDO DAL LAVORO)
Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza deifigli minori fino a 12 anni di età, previsto In alternativa al nuovo congedo dal lavoro è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000,00 euro
PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO
A decorrere dal 9 marzo è stato previsto un limite mensile individuale di 35 ore.Le ore prestate in esubero verranno inserite nella procedura dei superi “3° Basket” del sistema noi-PA
INDENNITA’ DI ORDINE PUBBLICO
Al personale impiegato esclusivamente nei servizi operativi esterni su strada finalizzati all’osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del virus covid-19 compete l’indennità di ordine pubblico.
ALTRE MISURE
AUTORIZZAZIONE SPESE STRAORDINARIE PER FORZE DI POLIZIA
Finalizzata a contrastare la diffusione del virus COVID-19 per la sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici nonché assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (COMPRESI I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)
Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
La Segreteria Generale
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