CORONAVIRUS DIFFERIMENTO TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

CORONAVIRUS DIFFERIMENTO TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

In riferimento alla stato  di emergenza sanitaria concernente la diffusione del virus COVID-19, con il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, al fine di consentire la piena...

In riferimento alla stato  di emergenza sanitaria concernente la diffusione del virus COVID-19, con il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, è stata disposta la sospensione, per la durata di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, di competenza delle autorità di pubblica sicurezza  in  materia  di  armi,  munizioni  ed esplosivi,  esercizi  di  giochi  e  scommesse,  agenzie  di  affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di  vigilanza e investigazione privata,  soggiorno  degli  stranieri,  nonché  dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri  o negli elenchi previsti per l’esercizio di servizi  di  controllo  nei luoghi di  pubblico  spettacolo  e  trattenimento  o  negli  impianti sportivi.

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