In riferimento alla stato di emergenza sanitaria concernente la diffusione del virus COVID-19, con il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, è stata disposta la sospensione, per la durata di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, di competenza delle autorità di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l’esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi.
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