CONGEDO PARENTALE, PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE: LA RISPOSTA DEL DIPARTIMENTO

CONGEDO PARENTALE, PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE: LA RISPOSTA DEL DIPARTIMENTO

Il 23 gennaio scorso, con sollecito dell’10 aprile, abbiamo scritto al Dipartimento per avere dei chiarimenti sul riconoscimento anche per i dipendenti della Polizia di Stato dell’ulteriore mese di...

Il 23 gennaio scorso, con sollecito dell’10 aprile, abbiamo scritto al Dipartimento per avere dei chiarimenti sul riconoscimento anche per i dipendenti della Polizia di Stato dell’ulteriore mese di congedo parentale retribuito all’60 percento (all’80 percento solo per l’anno 2024) così come previsto dalla Legge di Bilancio 2024.

Ricordiamo, al riguardo, che lo scorso anno l’Amministrazione ha chiarito che il beneficio del primo mese riconosciuto all’80 percento (previsto dalla precedente Legge di Bilancio, ossia quella del 2023) è assorbito dal trattamento più favorevole previsto in sede negoziale, il quale consente al personale di mantenere la retribuzione per intero.

Il problema si era, però, posto con la previsione di un ulteriore mese retribuito all’80 percento per l’anno 2024 e al 60 percento per gli anni successivi, in quanto sebbene c’è la possibilità di imputare 45 giorni di congedo parentale al congedo straordinario, rimangono scoperti 15 giorni.

Il Dipartimento, con nota del 30 maggio u.s., ci ha rappresentato quanto segue.

La Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha posto la questione all’attenzione dell’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP).

L’IGOP, con risposta del 27 Marzo scorso, ha affermato che “in continuità con il precedente orientamento espresso sulla materia, si ritiene che per il personale di cui trattasi gli indicati i benefici previsti dal novellato articolo 34 (80 percento della retribuzione nel limite massimo di un mese e 60 percento della retribuzione – ovvero 80 percento per il solo 2024 – nel limite massimo di un’ulteriore mese) debbano ritenersi assorbiti per i primi 45 giorni dal più favorevole trattamento ( congedo straordinario con retribuzione intera) previsto in sede negoziale, ferma restando l’applicazione dell’ulteriore beneficio del 60 percento della retribuzione (ovvero dell’80percento per il solo anno 2024) introdotto più volte richiamato articolo 1, comma 179, della legge 213 del 2023, per l’eventuale residuo periodo di fruizione del congedo parentale (15 giorni) nell’arco temporale di massimo due mesi considerato da detta norma, non essendo previsto per tale periodo un trattamento più favorevole in sede negoziale”.

Al riguardo è stato richiesto anche il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui si attende risposta.

LA RISPOSTA DEL DIPARTIMENTO

LA NOTA INVIATA IL 23.01.2024

LA NOTA DI SOLLECITO INVIATA IL 10.04.2024

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