La LEGGE DI BILANCIO n. 197 del 2022 ha provveduto a riformare l’istituto del congedo parentale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001, meglio conosciuto quest’ultimo come Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
L’obiettivo è quello di migliorare la conciliazione tra lavoro e vita familiare per tutti coloro che abbiano compiti di cura in qualità di genitori soprattutto sotto il profilo di un maggiore sostegno economico alle famiglie.
Nello specifico è stato previsto che una delle mensilità fruite entro il sesto anno di vita del figlio sia indennizzata all’80% in luogo del classico 30%, ma limitatamente a uno dei due genitori.
Inoltre, al fine di consentire una sorta di regime transitorio, il comma 359 dell’articolo 1 della predetta legge ha chiarito che tale trattamento è riservato anche ai genitori che al 31 dicembre 2022 non abbiano ancora terminato di fruire del congedo di maternità (articolo 16 del Testo unico) o del congedo di paternità (obbligatorio ex articolo 27 bis o alternativo ex articolo 28 del Testo unico).
Ricordiamo che l’istituto del Congedo parentale ha subito importati modifiche nel corso dello scorso anno a partire dal decreto legislativo n.105 del 2022, strumento legislativo che ha avviato il percorso delineato dal c.d. Family Act, ossia la legge-delega per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
Per una migliore comprensione dell’istituto e della sua ultima evoluzione il SAP ne ha riassunto la disciplina evidenziandone caratteristiche e modifiche rispetto alla previgente disciplina.
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