Lo scorso 23 maggio il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a seguito dell’attuale mancato riconoscimento per il personale appartenente al “Comparto Sicurezza e Difesa” del beneficio previsto dall’art. 1, comma 359, L. n. 197 del 2022, che modifica l’articolo 34 del D.lgs. n.151 del 2001 (ossia il congedo parentale fruito all’80% dello stipendio), ha provveduto ad interessare, con apposito quesito, l’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato (IGOP).
In data 20 giugno u.s., il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha precisato che “…per effetto di quanto previsto dall’accordo sindacale recepito dal menzionato DPR n. 39 del 2018, anche il personale della Polizia di Stato è già destinatario di un trattamento di miglior favore (…)” pertanto “debba pervenirsi alle medesime conclusioni, con la conseguenza che (…) il beneficio di cui alla menzionata disposizione legislativa sia da ritenere assorbito dal più favorevole trattamento previsto in sede negoziale”.
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