L’art.27 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151 (Testo unico sulla maternità e paternità), introdotto dal decreto legislativo n.105 del 2022 e in vigore dallo scorso 13 agosto 2022, prevede che il padre lavoratore, da due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, possa astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni; tale periodo non è frazionabile ad ore e può essere utilizzato anche in via non continuativa. Nel ricordare che il Congedo di paternità̀ obbligatorio (cd alternativo) si aggiunge e non si sostituisce al Congedo di paternità̀ “tradizionale”, è bene segnalare un’ulteriore novità nella fruibilità dello stesso da parte del padre (naturale, adottivo o affidatario) anche durante il congedo di maternità obbligatorio della madre lavoratrice, quindi in via autonoma dalla stessa. Infatti dalla disposizione emerge che il beneficio in questione spetta a tutti coloro i quali siano nella posizione giuridica individuata a prescindere dalla circostanza che l’evento nascita sia di per sé posteriore alla data di entrata in vigore della norma (13/08/2022). Potranno, pertanto, beneficiare del congedo anche i padri i cui figli sono nati prima dell’entrata in vigore della norma, purché la nascita si collochi entro e non oltre i cinque mesi antecedenti.
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