COMMUTAZIONE DEL CONGEDO ORDINARIO IN CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI MOTIVI: I CHIARIMENTI DELLA DAGEP

COMMUTAZIONE DEL CONGEDO ORDINARIO IN CONGEDO STRAORDINARIO PER GRAVI MOTIVI: I CHIARIMENTI DELLA DAGEP

A seguito dei numerosi quesiti ricevuti, circa la corretta trattazione delle istanze presentate dal Personale intese ad ottenere la commutazione del congedo ordinario in congedo straordinario per gravi motivi, la Direzione Centrale...

A seguito dei numerosi quesiti ricevuti, circa la corretta trattazione delle istanze presentate dal Personale intese ad ottenere la commutazione del congedo ordinario in congedo straordinario per gravi motivi, la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha ritenuto opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Il Personale che intenda ricorrere all’istituto del congedo straordinario per gravi motivi è tenuto a preavvisare l’Ufficio di appartenenza, presentando apposita istanza, di concessione diretta dell’istituto in esame, adeguatamente motivata e corredata della dovuta documentazione, ovvero contenente riserva di presentare idonea documentazione al massimo al rientro in servizio. Qualora la documentazione comunque prodotta non risulti pertinente o esaustiva, si dovrà provvedere a commutare il periodo di congedo straordinario per gravi motivi, indebitamente fruito, in congedo ordinario o in aspettativa senza assegni, secondo le modalità previste dall’ art. 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n, 95. L’art. 3, comma 15-ter, del d.lgs. n. 95 del 2017, introdotto all’art. 37, comma 1 lett. i), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, prevede che “I giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal dipendente che non intenda o non possa, entro il termine indicato dall’Amministrazione, chiederne l’imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario sono commutati in aspettativa senza assegni non utile ad alcun altro effetto. L’aspettativa senza assegni è utile ad ogni altro effetto in assenza di colpa del dipendente“. Tale disposizione, delineando il regime giuridico applicabile nelle ipotesi in cui il dipendente risulti essere stato assente ingiustificatamente dal servizio, rende desueta la prassi procedurale della previa richiesta del congedo ordinario e della sua successiva eventuale conversione in congedo straordinario, volta, in concreto, a fornire comunque “copertura”, nel caso di difetto o insufficienza della documentazione giustificativa dell’assenza. Si precisa che la procedura sopra delineata si applica anche nello specifico caso concernente le assenze dal servizio per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, per le cui particolari modalità applicative preme, tuttavia, in questa sede rinviare alle disposizioni dettate con la circolare n. 333.A/9807.B.7/3891-2019 del 4 aprile 2019 del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Si riporta in allegato la nota citata.

LA CIRCOLARE

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