La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando il modello “sostituto” predisposto, al sostituto d'imposta (fare riferimento all'Ufficio Amministrativo Contabile).
Qualora non si riesca a presentare la domanda entro questo termine, che fa riferimento ai redditi del 2007, sara' possibile proporre l'istanza entro il 31 marzo 2009 prendendo pero' in esame i redditi del 2008. Il modello di richiesta e' disponibile dai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.
Attenzione: dalle istruzioni che sono state messe a disposizione dall'agenzia delle entrate nel loro sito, viene impropriamente indicato che i beneficiari debbano avere nel nucleo familiare figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art.3 comma 3 Legge 104/92, escludendo cosi' il coniuge. In realta' l'art. 1 del D.L. n. 185/08 che ha previsto il beneficio al comma 3 lettera g) prevede: euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'art. 12, comma 1 del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
L'art. 12 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi elenca tutti i soggetti che possono essere considerati fiscalmente a carico fiscale (coniuge, figli, altri).
La norma che prevede l'innalzamento del limite di reddito a euro 35.000 e l'importo a euro 1000 per un nucleo familiare con componenti portatori di handicap, non riserva questa condizione ai soli figli come invece prevedono le istruzioni al modello. Se il legislatore avesse voluto intendere solo i figli, lo avrebbe scritto.
Si ringrazia la Segreteria SAP di Viterbo per la preziosa collaborazione
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